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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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In termini generali, le transazioni finanziarie da e verso l'estero e gli investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero, dai quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia sono oggetto di un obbligo di monitoraggio, consistente nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; la violazione di tale obbligo costituisce, di per sé, un comportamento sanzionabile, a prescindere dalla verifica, caso per caso, di altre condizioni di carattere soggettivo. A fronte di tale comportamento omissivo è stata fornita al contribuente una possibilità di "sanatoria" con l'introduzione delle procedure di scudo fiscale.
L'adesione a tale procedura di emersione è il presupposto di carattere oggettivo per l'applicazione della tassazione straordinaria introdotta dal D.L. n. 201/2011, con modalità applicative differenti se le attività oggetto di emersione siano ancora segretate o se, diversamente, siano state movimentate o dismesse.

Se un cittadino che nel 2009 aveva fatto uso dello scudo fiscale adesso facesse ricorso per non pagare le nuove tasse introdotte dalla manovra, potrebbe avere la possibilità di uscirne vincente, o addirittura rischierebbe di pagare sanzioni? Se venisse tolto l'anonimato in relazione al rifiuto di pagamento di queste tasse, quali sarebbero le problematiche, cosa rischierebbe lo scudante?
L'omesso pagamento dell'imposta di bollo speciale o dell'imposta straordinaria sulle attività oggetto di emersione in presenza dei relativi presupposti renderebbe applicabile nei confronti del contribuente anche le relative sanzioni ed interessi di mora. Inoltre, l'intermediario incaricato della procedura di emersione avrebbe l'obbligo di segnalare i dati del contribuente inadempiente all'amministrazione finanziaria. Tale segnalazione consentirebbe all'amministrazione di recuperare coattivamente imposta, sanzioni ed interessi eventualmente dovuti. Circa l'esito di un eventuale contenzioso tributario, se il contribuente è ancora nella disponibilità delle somme scudate è difficile immaginare un rilievo di costituzionalità della norma che potrebbe portare ad una pronuncia favorevole, diverso il caso dell'imposta straordinaria del 1% (dovuta solo nel 2012) e limitatamente a quanto non più nella disponibilità del contribuente, potrebbe essere fondata una questione di legittimità costituzionale non essendo più attuale la capacità contributiva colpita dall'imposta.

Vorrei sapere a che imposta dovrà sottostare un attivo scudato nel 2003, tramite fiduciaria, e nel corso degli anni dismesso totalmente; inoltre quali sono le date di pagamento dell'imposta straordinaria di bollo e il tramite per cui effettuare il pagamento?

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