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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.L. n. 201/2011, le attività finanziarie oggetto di emersione a seguito dell'adesione alle procedure di scudo fiscale, sono soggette ad un'imposta di bollo speciale, nella misura del 4 per mille annuo;per gli anni 2012 e 2013 l'imposta è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille annuo.
La base su cui calcolare l'imposta dovuta è costituita dal valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente la data di pagamento. Per il solo pagamento da effettuare il 16 febbraio 2012, il valore da considerare è quello delle attività ancora segretate alla data del 6 dicembre 2011.
Qualora il lettore rinunci al regime di segretezza entro il 16 febbraio 2012, l'imposta sarebbe comunque dovuta con riferimento agli importi ancora segretati alla data del 6 dicembre 2011; per gli anni successivi, se non via siano più importi in conti segretati, non dovrebbe essere più dovuta l'imposta speciale di bollo.
La rinuncia all'anonimato è una scelta del contribuente che si è avvalso dello scudo fiscale, per previsione normativa le attività oggetto di emersione non possono essere poste alla base di accertamenti fiscali né essere utilizzate "a sfavore del contribuente" salvo alcune ipotesi previste dal legislatore e chiarite in numerose circolari ministeriali.

Mi sembra di capire che il presupposto per l'applicazione dell'imposta sui capitali scudati, prevista dal decreto legge 201/2011, è che devono essere ancora "segretati"; ma se il soggetto che ha scudato i capitali li ha ufficialmente prelevati dall'intermediario presso cui ha fatto l'operazione di scudo e sempre ufficialmente li ha spesi, il tutto con bonifici dal conto e con assegni, ciò significa che detti capitali non sono più segretati e quindi non più soggetti all'imposta in parola. Giusto?
Le attività finanziarie "oggetto di emersione" saranno soggette ad un'imposta di bollo speciale nella misura del 4 per mille annuo. L'aliquota sarà elevata al 10 per mille per le sole annualità relative al 2012 e 2013. La suddetta imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo eventualmente già scontata sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari. L'imposta è calcolata dall'intermediario in base al valore delle attività ancora segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'imposta è dovuta. Per il 2012 il valore di riferimento è quello delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011.
Per quanto concerne le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state, in tutto o in parte, prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione o, comunque, dismesse, il comma 12 dell'art. 19 cit. introduce un'imposta straordinaria pari al 10 per mille per il solo 2012.

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