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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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1. È istituita l'Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile ed ha sede legale in Roma.

3. L'Agenzia per la Coesione interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana e.

4. All'Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24- lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministero vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e attuazione della politica di coesione, così come derivanti dal Trattato dell'Unione Europea e dai regolamenti comunitari nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art.14 del DPR 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per le attività imprenditoriali e delle funzioni relative all'attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che resta attribuita al Ministero dello sviluppo economico, fatto salvo le funzioni di indirizzo e vigilanza rientranti negli ambiti di competenza dell'Agenzia stessa.

In particolare, l'Agenzia:
a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 - Supplemento Ordinario , n. 163


Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Titolo IV I ministeri Capo V Il Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legge 18 maggio 2006 , n. 181
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 17.07.2006, n. 233


Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 , n. 197
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294 - Supplemento Ordinario , n. 277


Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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