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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.
Stipendi, pignorabilità (articolo 3, comma 5). Modifiche in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: eliminata la disposizione che prevede che tali somme possono essere escusse in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Rimane pertanto la misura pari a un decimo per le somme fino a 2.000 euro. Oltre tale soglia le somme sono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura del quinto.
Unità da diporto,esclusione dal pagamento della tassa annuale (articolo 3, comma 16-quinquies). Modificando l'articolo 13 del decreto legge 201/2011, viene prevista un'esplicita esclusione del pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto per le unità in uso da parte dei soggetti affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.
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