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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.
Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (articolo 3-bis, commi 1, 2, 2-bis e 3-bis.1). Si prevede che il requisito della produzione di calore ad alto rendimento sia inserito tra i criteri di cui si dovrà tener conto nel decreto del Mise, di concerto con il Mef, ai fini dell'individuazione dei coefficienti per la determinazione delle aliquote. Il periodo transitorio previsto dal comma 2 è esteso a tutto il 2012 con coefficiente ridotto nella misura del 12 per cento. Viene disposto che dal 1° giugno 2012, l'eliminazione dell'esenzione d'accisa sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Viene conseguentemente rideterminata la misura dell'accisa sull'elettricità utilizzata nei luoghi diversi dalle abitazioni, differenziandola sulla base dei consumi. Sono a tal fine introdotti specifici obblighi di comunicazione periodica dei consumi all'Agenzia delle dogane. Al fine di ricomprendere la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.
Aeromobili, tassazione (articolo 3-quater). L'articolo aggiuntivo 3-quater interviene in tema di tassazione di aeromobili privati. Viene introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. Viene ridotto iil valore dell'imposta per kg per gli aeroplani fino a 4.000 kg e per gli elicotteri. L'esenzione dall'imposta viene estesa agli aeromobili storici (immatricolati per la prima volta da oltre 40 anni), agli aeromobili di costruzione amatoriale e agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo. L'applicazione dell'imposta riguarda gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (in luogo delle 48 ore attualmente previste), indicando per essi una particolare disciplina. Viene demandata alla Guardia di finanza e alle autorità aeroportuali la vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo.
Aliquota addizionale comunale Irpef (articolo 4, comma 1-ter). Impone ai comuni, dal 2012, l'obbligo di inviare al ministero dell'Economia e delle finanze le delibere relative all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef entro 30 giorni dalla loro approvazione, affinché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, riduzione delle spese (articolo 4, comma 1-ter). L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) è tenuta a ridurre le spese di funzionamento di un importo pari a 11,1 milioni per il 2012.
Ammortamento dei beni materiali (articolo 3, comma 16-quinquies). Modificato l'articolo 102 del Tuir in tema di ammortamento dei beni materiali. Viene eliminata la disposizione che, con riferimento alla determinazione su base forfetaria della quota deducibile delle spese di manutenzione, fa riferimento agli acquisti e alle vendite dei beni materiali ammortizzabili intervenuti nel corso del periodo di imposta.
Appaltatore, responsabilità in solido con il subappaltatore su ritenute e versamento contributi previdenziali lavoratori (articolo 2, comma 5-bis). Aggiunge il comma 5-bis che sostituisce il comma 28 del decreto legge 223/2006, in tema di responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Viene estesa la responsabilità in solido anche al committente imprenditore o datore di lavoro e a ciascuno degli eventuali subappaltatori; stabilisce il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto; limita l'oggetto dalla responsabilità solidale al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva; fa salva la possibilità di dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele per evitare l'inadempimento.
Assistenza fiscale, conguagli (articolo 3, commi 16-sexies e 16-septies). Viene consentito ai soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati e di pensione che non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio di usufruire dell'assistenza fiscale da parte dei Caf e dei professionisti abilitati. I versamenti possono essere effettuati con le modalità telematiche da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, o direttamente dal contribuente utilizzando la delega di versamento compilata dal soggetto che presta assistenza, il quale la consegna al contribuente entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine.
Attività scudate (articolo 8). Relativamente alla disciplina delle attività scudate: viene differito al 16 luglio il termine di versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività scudate da parte degli intermediari; si prevede il pagamento dell'imposta di bollo pro-rata qualora il contribuente rinunci al regime della riservatezza in corso d'anno; si prevede che l'imposta straordinaria sulle medesime attività, introdotta dall'articolo 19, comma 12, del Dl 201/2011, per il solo anno 2011, si applica sui prelevamenti e sulle dismissioni effettuate dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011; si legittima l'intermediario a trattenere l'imposta di bollo sui prelievi effettuati dal conto segretato anche nel caso in cui tale conto sia estinto (mediante prelevamento da altri conti riferibili al contribuente o tramite provvista ricevuta dal contribuente stesso); si escludono dal modello RW della dichiarazione fiscale (monitoraggio fiscale) le attività di natura patrimoniale detenute all'estero nei casi in cui le stesse siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e purché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi tramite l'intervento dei medesimi intermediari; si dispone, infine, affinché non vi sia conguaglio a fine anno.
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