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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.

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Imu, cosa si considera abitazione principale (articolo 4, domma 5, lettera f). I comuni considereranno, a fini Imu, come direttamente adibita ad abitazione principale anche : l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il cespite non sia locato; l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato. Per tali ipotesi non si applica la riserva di quota del gettito in favore dello Stato, né la rimodulazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della variazione del gettito Imu. In sostanza, l'introduzione di tale agevolazione non graverà esclusivamente sul bilancio dei comuni.

Imu, delibere comunali solo per via telematica (articolo 4, comma 5, lettera h-bis). Dal 2013, le delibere comunali in materia di Imu dovranno essere trasmesse al Mef solo per via telematica. Se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile dell'anno cui la delibera è riferita, avranno efficacia retroattiva al 1° gennaio del medesimo anno, purché inviate entro il termine del 23 aprile.

Imu, diritto di abitazione in caso di separazione o divorzio (articolo 4, comma 5). Ai fini Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o divorzio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Imu, pagamento con bollettino postale (articolo 4, comma 5, lettera g-bis). Dal 1° dicembre 2012 è consentito effettuare il versamento dell'Imu mediante bollettino postale.

Imu, pagamento rateale per la prima casa (articolo 4, comma 5, lettere h e h-bis). Per l'anno 2012, il pagamento dell'Imu sull'abitazione principale e relative pertinenze sarà effettuato in tre rate: la prima e la seconda, pari a un terzo dell'imposta con aliquota di base e detrazione, da corrispondere , rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 settembre. La terza, entro il 16 dicembre, verrà versata a saldo con conguaglio sulle rate precedenti. Si posticipa al 30 settembre 2012 (dal 30 luglio 2012) il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012 in poi. I contribuenti hanno anche la possibilità di optare per il versamento dell'Imu 2012 in due sole rate, da corrispondere la prima entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Imu sui fabbricati rurali e strumentali nelle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 4, comma 1-bis). Le province autonome di Trento e Bolzano possono assoggettare a Imu i fabbricati rurali strumentali con le aliquote di legge, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Imu, terreni non coltivati e terreni agricoli (articolo 4, comma 5, lettere c-bis ed e). La misura agevolata del moltiplicatore Imu - pari a 110 – si applica ai terreni non coltivati e ai terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Modificata la lettera e) precisando che le limitazioni ivi previste all'applicazione dell'Imu ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno, si applicano se i predetti soggetti sono iscritti nella previdenza agricola.

Imu, terreni non fabbricabili ed esclusione immobili F2 (articolo 4, comma 5, lettere a e b). Viene chiarito che ai fini Imu sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche e società). Vengono introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di "abitazione principale" del contribuente, disponendo che le agevolazioni previste per tale categoria si applicano ove il possessore e anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell'immobile di riferimento. Si precisa che l'aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale. Viene espunto il riferimento agli immobili qualificati come F2 (unità collabenti) in quanto privi di rendita e non assoggettabili a Imu.

Infrastrutture, finanziamento mediante defiscalizzazione (articolo 3-quater). L'articolo aggiuntivo estende anche alle società concessionarie le disposizioni della legge di stabilità 2012 in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, cioè le norme che consentono di compensare l'ammontare dovuto a titolo di imposte con le somme da versare a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura.

Intermediari abilitati (articolo 2, comma 13-ter). Viene modificato l'articolo 10 del decreto legge 201/2011, in tema di regime premiale per favorire la trasparenza, estendendo la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati anche per le liquidazioni periodiche Iva e per la compilazione del modello 770 semplificato, del modello Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.

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