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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.

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Ipoteche, cancellazione semplificata (articolo 6, comma 6-bis). Modifiche al procedimento di cancellazione "semplificata" delle ipoteche collegate a mutui e finanziamenti bancari. Si prevede, dal 2 maggio 2012, l'applicazione della cancellazione "semplificata" alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, ponendo in capo al creditore l'onere di effettuare apposita comunicazione al conservatore dei registri immobiliari.

Obbligo di trascrizione di vincoli sugli immobili (articolo 6, comma 5-bis) Introdotto l'articolo 2645-quater nel codice civile: dispone l'obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico

Iva, esenzione circoscritta ai collegi universitari di enti che ospitano solo studenti universitari (articolo 2, comma 4-bis). Viene circoscritta l'esenzione dall'Iva disposta dall'articolo 1, comma 604, della legge 296/2006, ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (articolo 1, comma 4, della legge 338/2000).

Iva sul margine su cessione di contratti di locazione finanziaria (articolo 2, comma 6-bis). Estesa anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l'applicazione dell'Iva sul cosiddetto "margine", cioé sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, a specifiche condizioni.

Ministeri, tagli lineari (articolo 4, comma 1-quinquies). Taglio lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per il 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013. Esclusi dal taglio gli stanziamenti relativi al cinque per mille Irpef e quelli per spese relative alla tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblico.

Obbligo di trascrizione di vincoli sugli immobili (articolo 6, comma 5-bis). Introdotto l'articolo 2645-quater nel codice civile: dispone l'obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico

Patto di stabilità interno degli enti locali, modifica sanzioni (articolo 4, comma 12-bis). Modificato il comma 12-bis nel senso di eliminare la disposizione che - novellando l'articolo all'articolo 7, comma 2, del Dlgs 149/2011 relativo alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali - prevedeva, in caso di applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (o del Fondo perequativo) in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, che la riduzione delle risorse del Fondo venisse ripartita su tre anni, nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.

Patto di stabilità interno orizzontale nazionale e personale degli enti locali (articolo 4-ter). L'articolo introduce il Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e personale degli enti locali. Introdotte nell'ordinamento alcune disposizioni volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente per il comparto dalla normativa vigente, al fine di consentire a determinati enti di effettuare maggiori spese in conto capitale. In particolare, le norme consentono la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato in base alla normativa vigente, a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell'importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro. Le singole regioni possano rimodulare "orizzontalmente" gli obiettivi del patto posti dal legislatore tra gli enti locali ricompresi nel proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del Patto di stabilità per il comparto degli enti locali della regione. La procedura prevede la comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze da parte della regione, entro il 30 giugno (per il solo 2011, entro il 31 ottobre), per ciascun ente locale di tutti gli elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le norme per l'attuazione della "regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno per l'anno 2011 sono recate dal D.M. economia e finanze 6 giugno 2011. La procedura prevede che, entro il termine perentorio del 30 giugno, i comuni interessati possono comunicare al ministero dell'Economia e delle finanze l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere e l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni per sostenere le spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri comuni l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. La disposizione in esame è finalizzata esclusivamente al pagamento dei residui passivi di parte capitale. A tal fine, è previsto l'obbligo per il rappresentante legale, per il responsabile del servizio finanziario e per l'organo di revisione economico finanziario di attestare che i maggiori spazi finanziari concessi siano stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento degli obiettivi del patto commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre per gli enti che si avvantaggiano di tale normativa è previsto, nei due anni successivi a quello in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, un peggioramento dei saldi obiettivi, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. In favore dei comuni che cedono spazi finanziari è inoltre prevista l'attribuzione, per l'anno 2012, di un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. Tale contributo, che non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, deve essere destinato alla riduzione del debito degli enti medesimi. L'entità del contributo da erogare a ciascun comune è comunicato dal Ministero dell'economia al Ministero dell'interno. È previsto, infine, che l'Anci fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione delle disposizioni in esame. Modificato l'articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che, nell'ambito di una generale riduzione delle spese per il personale negli enti locali, ha disposto il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, disponendo allo stesso tempo la possibilità, per i restanti enti, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Nel dettaglio si eleva dal 20% al 40% il limite delle facoltà di assunzione per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50% delle spese correnti; si concedono agli stessi enti maggiori possibilità di assunzioni nei settori dell'istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale, fermo restando il criterio di calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei parametri di virtuosità; si prevede l'emanazione di un Dpcm volto alla definizione dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale, che concorrono ai fini della definizione dell'ammontare complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento; si apportano modifiche volte a coordinamento formale di quanto modificato. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno devono avere spese di personale non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2008 (in luogo del 2004). L'integrazione all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, che ha previsto la possibilità, anche per gli enti locali, di assumere personale a decorrere dal 2011 attraverso fattispecie contrattuali "flessibili" a condizione che venga rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, consente a tali enti, a decorrere dal 2013, di superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Consentito agli enti locali un incremento dell'attribuzione di incarichi dirigenziali ai fini del conferimento degli stessi a contratto, stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale. La norma prevede la possibilità di ampliare tale contingente sino al 20% per i comuni con non più di 100 mila abitanti e al 13% per i comuni fino a 250 mila abitanti, stabilendo, per quest'ultimi, che la facoltà di deroga possa esercitarsi solo nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede, infine, la possibilità di superare, in via transitoria e con provvedimento motivato, i suddetti limiti al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Gli importi spettanti agli enti locali per l'accertamento di violazioni al codice della strada siano ridotti del 90% annuo (anziché del 30%, come attualmente previsto) in caso di mancato invio al Mit della relazione nella quale sono indicati i proventi di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Prevede inoltre che le inadempienze sopra indicate rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere tempestivamente segnalate al procuratore regionale presso la Corte dei Conti.

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