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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

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Il decreto lavoro (Dl 76/2013) rende ancora più complicato il puzzle della causale dei contratti a termine e di quelli di somministrazione a tempo determinato. Invece di rimuoverla per tutti, se ne mantiene l'obbligo, per poi consentire deroghe specifiche, che in questi anni si sono andate stratificando senza un disegno ben chiaro.
Per il contratto a termine, ci sono innanzitutto deroghe di settore. Per quello postale la causale dei contratti a termine non va indicata, a condizione che le assunzioni restino entro il 15% dell'organico stabile e avvengano entro un certo periodo dell'anno (da aprile ad ottobre). Analogo meccanismo è stato previsto per il settore aeroportuale. Altro regime speciale è quello delle startup innovative:per le imprese che rientrano in questa definizione c'è un'estrema semplificazione, in quanto non esiste obbligo di causale, non ci sono intervalli minimi tra un contratto e l'altro e la durata massima può arrivare a quattro anni. Un regime speciale esiste poi per alcune tipologie di lavoratori: sono esenti i contratti con lavoratori assunti dalle liste di mobilità, per un massimo di 12 mesi, e quelli per l'assunzione di disabili.
A parte le deroghe connesse a specifici settori o tipologie di lavoratori, la legge Fornero (la 92/12) ha introdotto un'esenzione di carattere generale, prevedendo che la causale non sia inserita nel primo contratto stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore. La legge assoggetta questa possibilità a due limiti. La durata massima, confermata dal Dl 76/2013, viene fissata in 12 mesi. Inoltre, era previsto il divieto di proroga, ma su questo il Dl è intervenuto, rimuovendo il vincolo. Viene da chiedersi se la proroga può avere una durata che, sommata al primo periodo, consente di superare i 12 mesi. Probabilmente no, nel senso che dopo i 12 mesi la causale sarebbe necessaria, ma un chiarimento sarebbe utile.
In aggiunta a queste ipotesi, l'esenzione dalla causale si applica anche alle ipotesi individuate dai contratti collettivi di qualsiasi livello, firmati da sindacati rappresentativi a livello nazionale. Già la legge Fornero dava spazio alla contrattazione collettiva, ma usava una tecnica che si è rivelata foriera di molti equivoci. Il Dl ora rende più snello il rinvio alle parti sociali, che potranno decidere liberamente se e quando derogare all'obbligo di causale.
Se il regime del contratto a termine è complesso, quello applicabile alla somministrazione di manodopera non è da meno. Anche qui esiste il binomio tra regola (obbligo di indicare la causale, tanto nel contratto di lavoro quanto nel contratto commerciale) ed eccezioni. La prima eccezione, introdotta con la Finanziaria 2010, riguarda l'utilizzato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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