Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

My24

IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma 2
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;
b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.».


IL « PROGETTO»
Cocopro possibili
anche se il compito
è ripetitivo o esecutivo
L'articolo 7 del decreto 76/2013 interviene sulle collaborazione a progetto con tre distinti interventi, che dovrebbero da un lato rendere più fluido l'accesso a questa tipologia contrattuale, dall'altro aumentare le tutele a favore dei collaboratori. Il primo intervento riguarda il comma 1 dell'articolo 61 del Dlgs 276/2003, e fa sì che non siano più esclusi dalla possibilità di svolgimento con un contratto di lavoro a progetto i compiti meramente esecutivi o ripetitivi, ma solo quelli che presentano, congiuntamente, i caratteri della esecutività e della ripetitività. Il secondo intervento interessa la forma del contratto, che per l'articolo 62, primo comma, deve essere in forma scritta e contenere alcuni elementi elencati, nelle lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, nel quale sono soppresse le parole "ai fini della prova" che costituiva l'inciso definitorio della valenza della suddetta elencazione che è, ora, un tutt'uno con l'obbligo di forma scritta del contratto. Il terzo intervento assimila la tutela dei collaboratori coordinati e continuativi, anche con modalità a progetto, a quella sancita per i lavoratori subordinati in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. All'articolo 4 della legge 92/2012 viene infatti aggiunto il comma 23-bis che estende ai collaboratori (e agli associati in partecipazione) l'obbligo di convalida presso la direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego dell'atto di recesso volontario dal contratto o di risoluzione anticipata consensuale. L'estensione dell'obbligo porta con sé le relative procedure stabilite nei commi da 16 a 23 dell'articolo 4 che trovano, nel nuovo comma 23-bis un'unica esimente, stante che esse si applicheranno "in quanto compatibili" con la tipologia contrattuale in esame.
IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma 2
c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;
d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;
e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale».


LICENZIAMENTO
Per il giustificato motivo
chiariti i casi in cui
non c'è conciliazione
Il nuovo decreto legge introduce alcune modifiche alla procedura conciliativa preventiva avanti la direzione territoriale del Lavoro (Dtl), che deve essere obbligatoriamente seguita prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'area di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Viene anzitutto espressamente escluso che la procedura debba essere seguita in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia. Così era stato già ritenuto dal ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, sulla base della considerazione che il licenziamento per superamento del comporto è fattispecie diversa dal recesso per giustificato motivo oggettivo. Alcuni giudici però avevano deciso in senso opposto. Di qui l'opportunità del chiarimento. La procedura è esclusa anche per altre due tipologie di licenziamento: quello per cambio di appalto, quando al licenziamento sia seguita l'assunzione presso altro datore di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; quello per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. Infine, il decreto legge disciplina le conseguenze in caso di mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione: la nuova norma prevede che da tale circostanza il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116 del Codice di procedura civile. Si vuole così rafforzare lo strumento obbligatorio di conciliazione preventiva per i licenziamenti introdotto dalla riforma Fornero, in un'ottica di deflazione del contenzioso.

Shopping24

Dai nostri archivi