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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

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11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.».


AGRICOLTURA
Assunzioni congiunte
da parte di gruppi
di imprese e cooperative
Assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti fra imprese agricole. La norma certamente innovativa è contenuta nell'articolo 9, comma 11, del Dl 76 del 28 giugno 2013. Essa si inserisce nell'articolo 31 del Dlgs 276/2003 nell'ambito delle disposizioni per i gruppi di impresa, ma in quel caso la norma regola solamente la delega dello svolgimento degli adempimenti alla società capogruppo o a una società consorziata. Invece la nuova disposizione contenuta nel Dl 76 è sostanziale e prevede che le imprese agricole, comprese quelle costituite nella forma cooperativa (articolo 1, Dlgs 228/2001) appartenenti allo stesso gruppo (articolo 2359 del Codice civile che disciplina le società controllate e collegate), ovvero appartenenti allo stesso proprietario, oppure a persone legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende. La assunzione congiunta è consentita anche alle imprese che hanno stipulato un contratto di rete, qualora i soggetti aderenti siano rappresentati per almeno il 50% da imprese agricole. Il comma 11 prevede l'emanazione di un decreto del ministro del Lavoro il quale fisserà le modalità per procedere alle assunzioni congiunte. La norma prevede altresì che i datori di lavoro che assumono congiuntamente, sono obbligati in solido per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. Ora occorrerà attendere il decreto attuativo, ma l'apertura normativa è apprezzabile. Vi sono ad esempio imprese agricole familiari l'una intestata al genitore e l'altra intestata al figlio (che magari ha usufruito delle agevolazioni per il primo insediamento), che di fatto gestiscono pressoché unitariamente le due imprese. Ora sotto il profilo della manodopera potranno essere in regola facendo un'unica assunzione.
IL TESTO
ARTICOLO 9
(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)
comma 11
All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3
sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo
di cui al comma 1, ovvero riconducibili
allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».


SRL
Alt al capitale ridotto
ma rimane
la «semplificata»
Il decreto 76/2013 interviene, con il comma 14 dell'articolo 9, anche sulle società semplificate.L'abolizione della Srlcr (la Srl "a capitale ridotto") e l'apertura della Srls (la Srl "semplificata") alle persone fisiche di qualsiasi età è senz'altro un segno di opportuna razionalizzazione perché la presenza contemporanea di questi due tipi sociali indubbiamente aveva il sapore di una duplicazione difficilmente giustificabile. Inoltre, ampliare la possibilità di costituire società senza richiedere il versamento di capitale sociale e abolendo quasi del tutto le spese di costituzione altrettanto indubbiamente significa dare un segnale concreto nel senso dell'incentivo al promuovimento di attività imprenditoriali, senza comprimerne la potenzialità con costi di apertura.
IL TESTO
ARTICOLO 9
(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)
comma 14
All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

A CURA DI
Aldo Bottini, Angelo Busani, Maria Rosa Gheido, Giuseppe Maccarone, Marco Noci,
Gian Paolo Tosoni, Fabio Venanzi

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