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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

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IMMIGRAZIONE
Permesso temporaneo
allo straniero se il datore non ha i requisiti
L'articolo 9 del decreto legge 76/2013 contiene alcune importanti disposizioni in materia di immigrazione. In particolare, il comma 10 esamina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro varata l'anno scorso con il decreto legislativo 109/2012. La regolarizzazione in esame ha previsto, per il buon esito delle domande, determinati requisiti sia per il datore di lavoro che per il lavoratore straniero. Dopo quasi nove mesi dalla scadenza del termine di inoltro delle domande di sanatoria (15 ottobre 2012), per evitare che un numero considerevole di lavoratori extracomunitari rientrasse nel sommerso a causa del rigetto delle istanze di regolarizzazione e per scongiurare, memore la sanatoria 2009, un oneroso contenzioso giurisdizionale per l'amministrazione, è stato introdotto il comma in questione che "consegna" il permesso di soggiorno per attesa occupazione a quei lavoratori che rischiavano di perdere il titolo per la loro regolare permanenza in Italia. In caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (quali, ad esempio, l'assenza o insufficienza di reddito, la mancanza – se datori di lavoro stranieri – del permesso di soggiorno di lungo periodo), il lavoratore straniero ha, comunque, titolo al rilascio di un permesso per attesa occupazione, valido un anno, con la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al suo soggiorno illegale. Resta sempre a carico del lavoratore l'onere di documentare gli altri requisiti previsti dalla normativa: l'originale del pagamento dei mille euro, un alloggio idoneo e, soprattutto, la prova della presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011.
IL TESTO
ARTICOLO 9
(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)
comma 10
All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: «11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

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