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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

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IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma 4
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile».


INCENTIVI/1
Bonus all'azienda
che assume
chi fruisce dell'Aspi
Una nuova misura incentivante viene introdotta dal comma 5, dell'articolo 7, del Dl 76/2013, in favore delle assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell'Aspi. Il datore di lavoro che la effettua ha diritto a un contributo mensile pari al 50% dell'indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. L'assunzione – oltre che a tempo pieno e indeterminato – deve essere effettuata liberamente, e non derivante da sussistenti obblighi legali o contrattuali. I lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero essere, con quest'ultima, in rapporto di collegamento o controllo. Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; conseguentemente, qualora risulti retribuito tutto il mese, l'incentivo spetterà per intero; al contrario, in presenza di giornate non retribuite, l'importo mensile andrà rideterminato. A tal fine, per prassi, sono ritenute retribuite anche le giornate in cui vi sia stata erogazione di emolumenti ridotti. Viene anticipata al 31 ottobre 2013 la data di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale nei settori dove non c'è la Cig; in caso di mancata attivazione dal 1° gennaio 2014 opererà il fondo di solidarietà residuale. C'è tempo sino al 31 ottobre per adeguare i fondi bilaterali/interprofessionali, come voluto dalla legge Fornero. Slitta al 31 ottobre anche il termine di costituzione del fondo di solidarietà residuale previsto in tutti i casi in cui non c'è Cig. Il ministero avrà tempo sino al 31 ottobre per emanare la regolamentazione voluta dalla riforma del mercato del lavoro.
IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma5
b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
c) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»:

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