Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

My24

Il Dlgs 24/2012, ha ampliato la lista delle deroghe, prevedendo ulteriori situazioni in cui non è necessario indicare la causale: utilizzo di lavoratori svantaggiati, di percettori di ammortizzatori sociali, casi individuati dai contratti collettivi. A queste ipotesi, si aggiunge quella introdotta dalla legge Fornero per il contratto a termine. Anche per la somministrazione, quindi, è riconosciuta la possibilità di non indicare la causale, a condizione che il rapporto sia il primo stipulato tra le parti, e che la durata non superi i 12 mesi.
Per la somministrazione acausale non esiste alcun divieto di proroga, con la conseguenza che possono essere applicate tutte le proroghe previste dal contratto collettivo di settore (un massimo di sei), fermo restando che, si rientra nel caso della legge Fornero, dopo i 12 mesi dovrebbe diventare necessaria la causale (come per il contratto a termine).
Nel complesso, lo spazio di utilizzo di questi contratti diventa maggiore, ma il risultato si ottiene passando per un meccanismo estremamente complesso, che faticherà ad essere digerito dal mercato del lavoro. Ben altro impatto avrebbe una cancellazione "senza se e senza ma" di un adempimento che non dà tutele a nessuno, ma crea solo contenzioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Contratto a termine
La regola generale è l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l'apposizione del termine al contratto
Deroghe sono previste per i settori postale e aeroportuale, per le startup innovative e per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità o in caso di assunzione di disabili
C'è anche una deroga generale, che scatta per il primo contratto stipulato, per una durata massima di 12 mesi e per i casi individuati dai contratti collettivi
Somministrazione
La regola generale obbliga ad indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l'apposizione del termine al contratto commerciale ed a quello di lavoro
Le deroghe previste riguardano i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, quelli svantaggiati e i percettori di ammortizzatori sociali
Anche qui c'è una deroga generale per il primo contratto stipulato, per una durata massima di 12 mesi, e per i casi individuati dai contratti collettivi
IN SINTESI
FLESSIBILITÀ
Torna l'intervallo
di 10 o 20 giorni
tra i contratti a termine
Il decreto legge 76/2013 ripristina gli intervalli temporali minimi tra un contratto a termine e l'altro vigenti prima della riforma Fornero (10 e 20 giorni, a seconda che la durata del primo dei due contratti sia inferiore o superiore a sei mesi). Non solo: si stabilisce che da tali intervalli minimi si può prescindere per le attività stagionali definite dal Dpr 1525/1963 e in tutte le altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali. In questi casi gli intervalli possono essere ridotti ma non azzerati. Resta infatti fermo il divieto (previsto dal quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 368/01) di assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità. Novità anche sulla prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente concordato. La riforma Fornero ha innalzato i termini massimi di tolleranza. Si è passati dai precedenti 20 o 30 giorni (a seconda della durata del contratto) agli attuali 30 e 50. Si era tuttavia previsto l'onere per il datore di comunicare al Centro per l'impiego, entro la scadenza del termine iniziale, la continuazione del rapporto oltre tale termine, indicando la durata della prosecuzione. Ora questo adempimento burocratico è opportunamente abrogato. Inoltre, viene espressamente disposto che lo "sforamento" è consentito, nei termini previsti, anche in caso di primo contratto a termine acausale. Viene poi definitivamente chiarito che i contratti a termine stipulati con i lavoratori in mobilità sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 368/2001 e quindi non necessitano di alcuna causale. Infine, la possibilità per i contratti collettivi di individuare limiti quantitativi per l'utilizzo di contratti a termine è estesa anche al primo contratto acausale.
IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma 1
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «,instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;

Shopping24

Dai nostri archivi