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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.

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2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;
3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
5)ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».


INCENTIVI/2
Resta «disoccupato»
chi non raggiunge
il reddito minimo
Viene ripristinata la formulazione antecedente la riforma Fornero sul mercato del lavoro per quanto riguarda il Dlgs 181/2000 relativo alle disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. In materia di perdita dello stato di disoccupazione si precisa che la conservazione dello status di disoccupato permane a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Inoltre per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (Dlgs 468/1997) tale soglia reddituale non trova applicazione.
Come precisato dall'Istituto previdenziale, con il messaggio 10378/2012 prima dell'abrogazione, l'articolo dà rilievo all'attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. La certificazione dello stato di disoccupazione continua a essere attribuita ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare. L'Inps ha ribadito che il limite reddituale, per prestazioni di lavoro accessorio riferito al singolo lavoratore, è pari a 3mila euro, al netto dei contributi, qualora lo stesso risulti percettore di prestazioni a sostegno del reddito (circolare 49/2013). In tal caso l'indennità percepita è integralmente compatibile e cumulabile con l'ulteriore reddito. Il reddito minimo annuale escluso da imposizione è attualmente fissato in 8mila euro lordi per il lavoro dipendente e di 4800 euro per il lavoro autonomo.
IL TESTO
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)
comma 7
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468».

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