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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2011 alle ore 09:31.
Nessun riferimento agli altri punti dell'articolo 8, su cui invece si concentrano i sindacati. «Non faremo licenziamenti. Ma chi lo ha detto? Il polverone fa sempre suggestione, ma serve una riflessione puntuale. L'articolo 8 non stravolge nulla, non l'abbiamo voluto noi», ha detto Bonanni. Bene a suo parere aver definito i principi sui sindacati più rappresentativi, per evitare che i contratti possano essere firmati da organizzazioni di comodo.
«Non abbiamo voluto noi questa norma, ma una volta preso atto della sua esistenza abbiamo lavorato e ottenuto importanti emendamenti, scongiurando il pericolo di sindacati di comodo», scrive Pirani in una nota. Per quanto riguarda il recesso dal rapporto di lavoro, «è inopportuno e certo non è nostra intenzione firmare accordi sui licenziamenti contro gli interessi dei lavoratori. Concentrandoci su questo, trascuriamo temi come fisco e costi della politica, su cui la Uil proseguirà la sua battaglia». Il mondo del lavoro comunque è in agitazione. La Uil, chiede, con il numero uno Rocco Palombella, che la norma sia stralciata, affermando che la parte sulle deroghe non sarà applicata. E anche la Federazione dei trasporti Cisl, con il segretario generale Giovanni Luciano, rassicura che nessun sindacalista si farà mai avanti per licenziare e che i problemi dei trasporti sono altri e più gravi.
LE NORME INSERITE DALLA COMMISSIONE
Due le modifiche introdotte
La commissione Bilancio del Senato ha modificato l'articolo 8 del decreto legge sulla manovra economica introducendo due modifiche sostanziali sulla materia dei contratti aziendali.
Validità erga omnes
La prima modifica dà validità erga omnes a tutti gli accordi aziendali che siano stati sottoscritti da sindacati rappresentatitivi dalla maggioranza dei lavoratori: l'estensione non vale più soltanto per quelli precedenti all'accordo interconfederale del 28 giugno (norma sulla retroattività) ma anche per quelli successivi a quella data e per quelli futuri
Deroga alle leggi vigenti
La seconda modifica consente agli accordi aziendali di operare anche in deroga a disposizioni di legge
Il testo della nuova norma
Il comma 2-bis aggiunto all'articolo 8 così dispone: «Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 (contrattazione collettiva di prossimità) operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»
Le reazioni
Soddisfatte Cisl e Uil per l'inserimento nella norma del riferimento ai sindacati maggiormente rappresentativi. Per Confindustria la norma sull'erga omnes rafforza l'intesa interconfederale del 28 giugno. Netta contrarietà della Cgil
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