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Questo articolo è stato pubblicato il 26 settembre 2011 alle ore 06:46.

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A CURA DI
Guido A. Inzaghi
Il quadro è completo, ma solo a livello statale. Con la conversione in legge della manovra di Ferragosto (Dl 138/2011, ora legge 148/2011) che ha chiarito termini e modi per contestare al Tar l'illegittimità delle opere edilizie realizzate attraverso la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e mediante la Dia (denuncia di inizio attività) – nei limitati casi per cui essa è ancora prevista nell'ordinamento – tutte le "cinque tessere" del mosaico statale delle procedure edilizie sono al proprio posto.
Tuttavia, ai sensi del decreto Sviluppo (Dl 70/2011 convertito in legge 106/2011), manca ancora il dispiegamento delle leggi regionali, che possono ulteriormente semplificare la disciplina procedurale delle costruzioni. E questo anche in relazione al meccanismo del silenzio-assenso ora previsto sulle domande di permesso di costruire (nuovo articolo 20, comma 8, del Testo unico sull'edilizia, Dpr 380/2001) e al rilascio dei titoli in deroga anche rispetto alle destinazioni d'uso imposte dai piani regolatori (articolo 5, comma 13, Dl 70). Sempre le Regioni, d'altra parte, sono chiamate anche a dare attuazione al cosiddetto nuovo piano casa (o piano città) finalizzato ad agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate attraverso la concessione dei premi volumetrici. Una disposizione, quest'ultima, che non incide direttamente sul fronte dei titoli edilizi, ma che potrebbe ulteriormente modificare la situazione dei permessi edilizi, così come si è delineata nell'ultimo anno e mezzo.
La parola alla Consulta
Il primo tema che si è posto agli operatori ha addirittura investito l'applicabilità al l'edilizia della Scia. Le incertezze anche lessicali del primo decreto (Dl 78/2010 convertito in legge 122/2010) sono state definitivamente spazzate via dalla legge di conversione del decreto Sviluppo, che ha espressamente previsto che le ultime disposizioni (cioè la nuova formulazione dell'articolo 20 della legge 241/90) «si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Resta comunque il dubbio sull'esito dei ricorsi proposti da diverse Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Puglia) alla Corte costituzionale, che contestano soprattutto l'intrusione statale nella disciplina edilizia che, ove di dettaglio, è di competenza regionale.
La scala degli interventi
Il sistema vigente è sicuramente articolato, si va dagli interventi liberi a quelli soggetti a comunicazione e a comunicazione asseverata, dalle opere sottoposte a Scia, a Dia (casi residuali) e a permesso di costruire (ora ottenibile anche per silentium e in deroga anche alle destinazioni d'uso e non soltanto a indici e parametri edilizi stereometrici).

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