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Questo articolo è stato pubblicato il 17 febbraio 2014 alle ore 09:20.
La disposizione tutela la posizione di chi teme che dietro il rilancio dell'impiantistica sportiva si celi solo l'interesse di ottenere varianti urbanistiche accelerate (se non di favore) per rendere edificabili aree verdi periferiche o per consentire la costruzione di nuove case di alto valore, perché localizzate nelle zone centrali delle città, ove spesso si collocano gli stadi italiani (da rilocalizzare).
Può essere che la tutela sia giustificata dalla concreta esperienza dell'urbanistica italiana, certo è che la nuova norma avrebbe precluso la realizzazione dell'Emirates Stadium di Londra. Il nuovo stadio dell'Arsenal (impianto modernissimo e multifunzionale) è stato costruito su un'area acquistata dal municipio e in precedenza destinata al trattamento dei rifiuti, usando il denaro ottenuto con la vendita degli appartamenti di lusso realizzati al posto delle tribune del vecchio Highbury.
L'ultima cautela fissata dalla legge attiene al disfavore per la realizzazione di nuovi stadi. Gli interventi agevolati, infatti «laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate».
La norma appare pienamente giustificata, sia perché è comunque doveroso dedicarsi alla riqualificazione del patrimonio edilizio (anche sportivo) esistente prima di consumare nuovo territorio, sia perché la legge non preclude la realizzazione di nuovi impianti (comunque ammessi sui cosiddetti brownfield), anche su aree non urbanizzate purché la scelta sia assistita da idonea motivazione.
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Le tappe
IL PROGETTO
Punto di partenza è uno studio di fattibilità con piano economico finanziario. Può essere presentato da qualsiasi soggetto interessato (banche, società costruttrici, ad esempio) d'accordo con le società sportive utilizzatrici
LA VALUTAZIONE
Il Comune indice una conferenza di servizi preliminare. In caso di esito positivo dichiara la proposta di pubblico interesse
L'ULTIMO SÌ
Una volta ottenuta la dichiarazione di pubblico interesse ed effettuata eventualmente la gara, viene preparato il progetto definitivo che va in conferenza dei servizi. La conferenza può chiedere modifiche. Il provvedimento di approvazione conclude la conferenza e sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera: il provvedimento va adottato entro 120 giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità (180 giorni in caso di atti di competenza regionale quali solitamente le varianti urbanistiche)
LA SOSTITUZIONE
Se il Comune non si attiva, la Regione o il presidente del Consiglio dei ministri per gli impianti maggiori – su istanza del proponente – assegna
30 giorni all'amministrazione per concludere l'iter. Altrimenti, decide entro 60 giorni
LA GARA
Se si tratta di impianto comunale, il progetto dichiarato di pubblico interesse deve andare in gara (da concludersi comunque entro 90 giorni)
entro 90 giorni
entro 120 giorni
entro 60 giorni
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