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Questo articolo è stato pubblicato il 21 aprile 2011 alle ore 09:05.

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Bilancio agli ultimi ritocchiBilancio agli ultimi ritocchi

Il bilancio approvato dall'assemblea di una società è immodificabile (salvo la possibilità di impugnativa per nullità e/o annullamento prevista dagli articoli 2377 e 2379 del Codice civile).

Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori in vista dell'assemblea e depositato presso al sede sociale almeno 15 giorni prima della stessa assemblea può essere invece modificato, in casi eccezionali: se cioè, fra la data di formazione del bilancio e quella della sua approvazione in assemblea si verificano eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del rendiconto nel suo complesso. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea è il momento finale di un percorso che inizia con l'adozione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo.

Il progetto di bilancio
Il progetto di bilancio predisposto dagli amministratori è dunque suscettibile di modifiche in casi eccezionali. L'articolo 2423 bis del Codice civile impone infatti al redattore di bilancio di considerare rischi e perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Anche il principio contabile nazionale 29 e il principio internazionale Ias 10 prevedono che se fra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificano eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del prospetto nel suo complesso, gli amministratori dovranno apportare le modifiche necessarie. Il progetto di bilancio modificato deve poi essere trasmesso al revisore legale dei conti e/o al collegio sindacale. Questi dovranno predisporre una nuova relazione, che non potrà avere data antecedente rispetto a quella del bilancio modificato.

Gli eventi rilevanti
Non tutti gli eventi sopravvenuti sono tali da imporre una modifica al progetto di bilancio. Bisogna dunque distinguere tra i fatti che richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività e i fatti che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perché comportano, nell'esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura.

Il termine massimo per tenere conto di questi eventi è generalmente costituito dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. I casi in cui gli amministratori devono intervenire sul progetto di bilancio sono limitati: si pensi, ad esempio, alla definizione di un minor prezzo di vendita su una cessione avvenuta entro fine anno, di impatto tale da stravolgere il risultato d'esercizio. O alla alla scoperta di un errore nella determinazione delle rimanenze di magazzino. Deve trattarsi comunque di eventi che, sebbene avvenuti successivamente, si riferiscono a fatti o situazioni già in atto alla data di bilancio.

Fatti successivi
Diverso è il caso di eventi avvenuti dopo la chiusura di bilancio (e anche dopo l'approvazione del relativo progetto), relativi a situazioni nuove e successive rispetto alla chiusura. In queste ipotesi, salvo che gli eventi non siano tali da mettere in discussione la continuità aziendale, l'organo amministrativo non deve intervenire sulla bozza di bilancio predisposta e depositata, ma riferirne in modo esaustivo in assemblea.

Codice civile
Articolo 2409 ter: Funzioni di controllo contabile; Articolo 2429, comma 2: Osservazioni del collegio sindacale sul bilancio; Articolo 2423 bis: Principi di redazione del bilancio

Principi contabili
Principio contabile Oic 29: fatti sopravvenuti
Ias 10: fatti sopravvenuti

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