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Questo articolo è stato pubblicato il 03 gennaio 2012 alle ore 16:52.

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Consiglio nazionale della pubblica istruzione, proroga (articolo 14, comma 1). Viene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (articolo 14, comma 2). Viene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.

Contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (articolo 15, comma 6). Proroga al 31 dicembre 2012 finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi pro-tempore e successivamente ai prefetti delle rispettive Province.

Contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali (articolo 15, comma 5). L'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 78/2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni e in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal primo gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al ministero dell'Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del ministro dell'Interno – di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 122/2010. Trasferimento di risorse che non è stato ancora realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011. Ecco quindi la proroga di 180 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del milleproroghe, per la realizzazione degli adempimenti.

Costi e fabbisogni standard (articolo 29, comma 1). Slitta al 30 aprile 2012 (la vecchia scadenza era fine 2011) il termine per determinare i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Croce Rossa Italiana, proroga in carico di commissario straordinario (articolo 2). Proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 30 settembre 2012. Non è, infatti, ancora concluso l'esame da parte delle commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo che riordina l'Associazione italiana della Croce Rossa.
Dichiarazione annuale, semplificazione (articolo 29, comma 7). Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 è prorogato al mese di gennaio 2014 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti».

Difesa, procedure concorsuali (articolo 8). Prorogati alcuni termini di interesse della difesa. La prima proroga è volta a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell'Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica. La seconda proroga è rivolta a evitare una anomala applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri , ai sensi dell'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione prevede l'entrata in vigore dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. La proroga, quindi, mira a prorogare a tutto il 2012 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado. La terza proroga interviene sull'articolo 2243, comma 1, del Codice, che reca il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sospendendo, fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione degli articoli 1053, comma 2 e 1067, comma 2, del Codice che prevedono l'inclusione dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte aliquote determinate in base all'anzianità di grado. L'intervento previsto dal comma 2 consente il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si tratta dei bandi di concorso per il reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il superamento di prove altamente selettive devono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 264/1999 e al decreto legislativo 21/2008 e successive modificazioni. Tali disposizioni prevedono che, a decorrere dall'anno Accademico successivo al 31 dicembre 2011 (vale a dire dall'anno accademico 2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso oltre ai citati test di ammissione si proceda anche alla valutazione, con attribuzione del previsto punteggio, dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso alle Accademie militari creando una evidente incongruenza in relazione alla situazione in cui si verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolatici pregressi dell'interessato. In attesa di una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessaria la proroga per l'anno accademico 2013-2014 della nuova disciplina che attribuisce uno specifico punteggio riferito ai risultati scolatici pregressi dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

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