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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Ho un amico 55enne che nel 2009 ha scudato una somma ereditata. Poiché egli è disoccupato e non percepisce, né mai probabilmente percepirà, pensione di alcun genere, la somma scudata è l'unica sua fonte di sostentamento. Alla luce di quanto previsto nella manovra, si troverà a dover pagare l'1,50 (o il 3% o chissà quanto per cento) sulla somma che era nelle sue disponibilità 2 anni or sono ma che oggi non esiste quasi più. Inoltre poiché si andrà a creare un precedente, dovrà temere che tra 10 o magari 20 anni, i capitali scudati verranno nuovamente tassati sulla base dell'ammontare presente nella dichiarazione riservata e poiché in caso d'insolvenza è prevista l'iscrizione a ruolo, dovrà temere anche per la casa di proprietà. Ma non esiste una legge che vieta le imposte retroattive? Inoltre visto che utilizzando lo scudo fiscale i quattrini detenuti all'estero sono oggi diventati quattrini come tutti gli altri, non sarebbe più equo applicare una patrimoniale su tutte le ricchezze mobili, incluse quelle scudate, e non penalizzare solamente chi ha creduto alle promesse dello Stato?
La norma che introduce l'imposta straordinaria di bollo sui capitali scudati è stata oggetto di rilevanti modifiche in sede di maxiemendamento al D.L. n. 201/2011. In particolare, alla luce delle disposizioni emendate, i profili di costituzionalità della norma, circa la mancanza di attualità della capacità contributiva, appaiono in gran parte risolti.L'imposta è, infatti, dovuta in base al valore delle attività che risultano ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento. Per la sola annualità 2012, il valore da considerare sarà quello delle attività risultanti ancora segretate alla data del 6 dicembre 2011. Le norme citate potrebbero, altresì, sollevare obiezioni circa la loro compatibilità con il c.d. Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27 luglio 2000), in quanto contenenti profili potenzialmente retroattivi. Giova ricordare, tuttavia, che lo Statuto del Contribuente è approvato con legge ordinaria e, pertanto, derogabile da altra fonte di rango equivalente. Infine, eventuali dubbi di costituzionalità potrebbero sorgere in merito alle attività oggetto di emersione ma ad oggi in tutto o in parte non più soggette al regime di riservatezza o comunque non più esistenti. L'imposta de qua, pari al 10 per mille delle ricchezze non più segretate, è dovuta per il solo 2012 e rischia di riferirsi ad una manifestazione di capacità contributiva non più attuale.

Nel caso di un titolo non quotato e non più riscuotibile ( in default ) per il quale un cittadino italiano ha presentato dichiarazione riservata ( con tassazione al 5%) nel 2009, lo stesso e' tenuto ugualmente a procedere al versamento dell' 1% ( e poi 1,35%) dell'ulteriore tassazione prevista dal decreto Monti? Potrebbe altresì trasferirlo in " chiaro" su dossier non segretato, per ovviare a tale impegno?

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