Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre, risultano in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse sono assoggettate, per il solo anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari all'1%. L'imposta si applica anche alle attività emerse con le procedure del 2001 e 2002.
Per rispondere al quesito del lettore, in caso di attività emerse nel 2003 ed ormai interamente dismesse, l'intero importo delle attività originariamente scudate dovrà essere assoggettato all'imposta straordinaria dell'1%, da corrispondere ad opera dell'intermediario originariamente incaricato dell'emersione entro il 16 febbraio del 2012.
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui l'intermediario non abbia a disposizione la provvista per procedere al versamento dell'imposta, sarà compito del contribuente mettere a sua disposizione le somme necessarie. In caso contrario, è fatto obbligo all'intermediario di comunicare i dati del contribuente inadempiente all'amministrazione finanziaria. In caso di mancato versamento è altresì prevista una sanzione di importo pari all'imposta evasa.
L'originaria tassazione una tantum dell'1,5% nella versione finale presentata alle Camere viene sostituita o invece viene integrata dal cosiddetto bollo - dell'1% fino al 2013 e dello 0,4% dal 2014 - riservato ai risparmi regolarizzati i cui titolari hanno mantenuto e intendono mantenere in futuro l'anonimato?
La versione risultante dall'emendamento all'art. 19 del DL n. 201/2011 proposto dal Governo ha profondamente innovato il regime di tassazione delle attività finanziarie oggetto di emersione. L'imposta straordinaria dell'1,5%, inizialmente prevista nel testo originario della norma, è stata poi sostituita da un'imposta di bollo speciale annuale dello 0,4% applicabile alle attività risultanti ancora segretate. Per gli anni 2012 e 2013 l'imposta è stabilita, rispettivamente, nella misura dell'1% e del 1,35%.
Sulle le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, risultano in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso ai fini della procedura di emersione ovvero siano state comunque dismesse, è invece dovuta un'imposta straordinaria dell'1% applicabile solamente per l'anno 2012.
Se ho ben capito chi ha scudato 10 anni fa e non ha più il capitale è soggetto comunque alla tassa. Vorrei sapere come è possibile tassare un capitale ora dismesso, che non dà alcun reddito, in maniera continuativa: non si finisce, con il tempo, per erodere l'intero importo di allora? E' legale? E' possibile rinunciare all'anonimato per dimostrare che non si intende evadere nè si è mai voluto farlo? Nel mio caso ho scudato capitale ereditato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto
Dai nostri archivi
Moved Permanently
The document has moved here.