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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
La nuova imposta speciale di bollo (1% per il 2012, 1,35% per il 2013 e 0,4% per le annualità successive) prevista per le attività finanziarie oggetto di emersione dovrebbe applicarsi anche ai capitali scudati nell'ambito delle procedure del 2001 e 2002.
L'imposta di bollo sarà calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento dell'imposta. Per il solo versamento da effettuare nell'anno 2012 il valore delle attività segretate sarà quello rilevato al 6 dicembre 2012.
Nel caso in cui, prima della suddetta data, le attività oggetto di emersione siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, tali attività andranno assoggettate, solamente per l'anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari all'1%.
Pertanto, anche se non soggette all'imposta speciale di bollo, le attività non più segretate saranno assoggettate a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta straordinaria dell'1% prevista per l'anno 2012. Negli anni successivi le stesse non dovrebbero essere assoggettati ad ulteriore tassazione legata alle procedure di emersione. Per quanto riguarda i profili di legalità relativi all'applicazione di tale imposta straordinaria, i principali rilievi mossi riguardano la compatibilità col principio costituzionale dell'attualità della manifestazione di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione. Occorre rilevare che la nuova formulazione della norma proposta dal Governo ha di certo ridotto i dubbi di incostituzionalità della norma, almeno con riferimento alle disposizioni applicabili alle attività ancora segretate. Spetterà ad ogni modo ai giudici decidere se eventuali rilievi di incostituzionalità abbiano o meno fondamento, non essendo riconosciuta ai contribuenti la facoltà di adire la Corte Costituzionale direttamente. Incidentalmente, preme rilevare che le ragioni per le quali si è aderito alla procedura di emersione non rilevano al fine di evitare l'applicazione delle suddette imposte.
Cosa accade per chi ha usufruito come me (la somma è stata ereditata) dello scudo fiscale ma ha speso tutto il capitale scudato e quindi non risulta più anonimo? Dovrò pagare lo stesso le aliquote fissate dal governo dello 0,10% nel 2012, 0,135% nel 2013 e dello 0,4% dal 2014? Oppure dovrò pagare un imposta straordinaria dello 0,10% nel 2012?
Le attività finanziarie oggetto di emersione in base a delle procedure di scudo fiscale, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. La suddetta imposta è calcolata, per ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
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