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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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A decorrere dal 2012, le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita rispettivamente, nella misura dell'1% e dell'1,35%. L'imposta viene calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Nel caso in cui le attività finanziarie oggetto di emersione siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, su tali attività è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari all'1%. Sebbene la norma faccia genericamente riferimento alle "attività finanziarie oggetto di emersione", le modalità applicative ed il richiamo alle attività segretate porterebbero ad escludere l'applicazione delle suddette imposte (imposta di bollo speciale e imposta straordinaria) nel caso in cui le attività siano state oggetto di emersione mediante regolarizzazione. Pertanto, nel caso descritto dal lettore non dovrebbero applicarsi tali imposte. Tuttavia, su tale punto mancano al momento chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione, la quale potrebbe estendere l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo speciale e/o dell'imposta straordinaria anche alle attività regolarizzate. Tuttavia, considerando che tali emolumenti sono detenuti negli USA, essi andrebbero assoggettati all'imposta sul valore introdotta dal Governo Monti per le attività finanziarie detenute all'estero. Tale imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura dello 0,1% annuo, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15% annuo, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Tale imposta andrebbe versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'anno di riferimento (16 giugno 2012 per il versamento relativo al 2011). In assenza di specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione della base imponibile, possiamo ritenere che per il periodo d'imposta 2011 l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero possa essere calcolata sulla base del valore degli emolumenti detenuti (e convertiti in euro) alla data del 31 dicembre 2011.

Un amico ha usufruito dello scudo fiscale 2001, e alla data del 06/12/2012 le somme scudate erano state totalmente prelevate dal rapporto di deposito, acceso per effetto della procedura di emersione, inoltre lo stesso è deceduto sempre prima di quella data. La domanda è, se ai sensi dell'articolo 19, comma 12, Dl 201/2011, convertito in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulle attività finanziarie che siano state oggetto di emersione è comunque dovuta, da parte degli eredi per il solo anno 2012, l'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Ai sensi dell'art. 19, comma 12, D.L. 201/2011, sulle attività oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, risultassero in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o custodia acceso per effetto dello scudo, o comunque dismesse, gli eredi del contribuente deceduto sono tenuti a versare entro il 16 febbraio 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. L'imposta è dovuta solo per il 2012, salvo verificare l'esistenza, in capo agli eredi, di altri conti segretati, nonché di attività finanziarie o immobili all'estero.

Ho scudato nel febbraio 2003 e per l'operazione apro un conto presso una banca. Nell'occasione viene fatta la dichiarazione riservata.Nello stesso mese il medesimo conto viene chiuso e,con una operazione di giroconto ne viene aperto uno nuovo cointestato con mia moglie nel- la stessa banca.Da quel momento in poi ho speso buo- na parte della somma rimpatriata e,nell'ottobre 2010 tale conto viene chiuso e ciò che è rimasto viene trasferito su un altro conto privato (già esistente) cointestato con mia moglie presso un'altro istituto. Vorrei sapere: quanto devo pagare?In quale banca;la prima dove ho scudato oppure nella seconda dove tengo il conto privato con mia moglie?
Nel caso in cui le attività oggetto di emersione siano state, alla data del 6 dicembre 2011, in tutto od in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (e quindi non più segretate), tali attività saranno soggette, per il solo anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari all'10 per mille. Nel caso in oggetto, qualora, come sembra emergere dal quesito, il lettore abbia dismesso le attività oggetto di emersione prima del 6 dicembre 2011, l'imposta straordinaria nella misura del 10 per mille, sarà dovuta per il solo anno 2012.Il pagamento dovrebbe essere effettuato da parte dell'intermediario originariamente coinvolto nella procedura di emersione; qualora non vi siano più conti presso suddetto intermediario, sarà il contribuente a dovergli fornire la provvista per un importo pari all'imposta dovuta (entro il termine, previsto per il versamento, del 16 febbraio 2012); in ogni caso, sarebbe opportuno contattare tale intermediario, al fine di coordinare la procedura di versamento ed evitare l'invio della segnalazione che la banca è tenuta ad effettuare all'Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti inadempienti.

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