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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Nella correzione alla manovra si parla di 4% di imposizione per mantenere l'anonimato sullo scudo. E per le persone che hanno aderito al primo o al secondo scudo che hanno già rinunciato alla segretazione dovranno pagare anche loro o possono esimersi dal farlo?
Il nuovo testo dell'art. 19 del DL n. 201/2011 ha introdotto un'imposta di bollo speciale annuale dello 0,4% per le attività finanziarie oggetto di emersione ancora segretate. Di fatto, il puntuale assolvimento dell'imposta di bollo consentirà al contribuente di mantenere l'anonimato sul capitale scudato. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, l'intermediario sarà tenuto a comunicare i dati del contribuente all'amministrazione finanziaria, facendo così venir meno il regime di segretezza. Nel diverso caso in cui le attività siano state, alla data del 6 dicembre 2011, in tutto od in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (e quindi non più segretate), tali attività saranno soggette, per il solo anno 2012, ad un'imposta straordinaria pari all'1%.
Le suddette imposte dovrebbero applicarsi in tutti i casi di adesione ad una procedura di emersione, ivi incluse quelle del 2001 e del 2002.
Vorrei dei chiarimenti sul nuovo bollo (dello 0,4% per il 2011, dell'1% per il 2012, dell'1,35% per il 2013 e dello 0,4% dal 2014 in poi) sui capitali scudati. Questo si applica solo ai capitali ancora segretati per ogni anno? Cosa succede per i capitali emersi ma non rimpatriati? In questi casi, infatti, si perdeva automaticamente l'anonimato e non si apriva alcun conto segretato. Se, come appare dal comma 8 del nuovo articolo, la base impositiva è quella del capitale ancora segretato, ne conseguirebbe che chi ha lasciato all'estero i capitali non debba pagare alcun bollo (né alcuna tassa straordinaria). E' corretto?
L'imposta di bollo speciale, disciplinata dall'art. 19, cc. 6 e seguenti, D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 4 per mille annuo; per le sole annualità 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille.
La base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è costituita, per ciascun anno, dal valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente; per il solo pagamento da effettuare nel 2012 (precisamente entro il 16 febbraio) la base imponibile da considerare è costituita dal valore delle attività segretate al 6 dicembre 2011.
Nonostante la lettera della norma faccia riferimento genericamente alle attività oggetto di "emersione", le modalità applicative e il richiamo alle attività segretate porterebbero ad escludere l'applicazione della suddetta imposta alle attività che siano state oggetto di emersione mediante regolarizzazione, anziché rimpatrio; giova ricordare che, mediante la procedura di regolarizzazione delle attività detenute all'estero, il contribuente aveva la possibilità di mantenere all'estero le proprie attività finanziarie o patrimoniali, sanando la propria posizione tributaria e contributiva mediante il pagamento dell'imposta straordinaria.
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