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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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La situazione esposta dal lettore va, però, analizzata anche alla luce delle altre disposizioni contenute nell'art. 19 cit. che introduce, al comma 13 e ss., uno specifico regime di tassazione per gli immobili situati all'estero (imposta annua pari 0,76 per cento del valore degli immobili) e al comma 18 e ss. un'imposta proporzionale sul valore delle attività detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia (nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013, del valore di mercato, o in mancanza, del valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie).

Per chi ha usufruito dello scudo fiscale ma ha dismesso tutto il capitale scudato e quindi non risulta più anonimo dovrà pagare ugualmente le aliquote fissate dal Governo dello 0,10% nel 2012 , 0,135% nel 2013 e conseguentemente dello 0,4% dal 2014? Oppure si limiterà a pagare un'imposta straordinaria dello 0,10% nel 2012 e basta?
Ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.L. 201/2011, convertito in legge dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi delle procedure di scudo fiscale, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. La suddetta imposta è calcolata, per ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, invece, alla data del 6 dicembre 2011, risultino in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. Pertanto, qualora il lettore abbia dismesso le attività oggetto di emersione prima di tale data, l'imposta straordinaria nella misura del 10 per mille, sarà dovuta per il solo anno 2012.

Siamo marito e moglie, entrambi frontalieri in Svizzera da più di 30 anni, e abbiamo alla fine scelto di aderire all'ultimo scudo al 6% per regolarizzare dei risparmi detenuti nella Confederazione elvetica, derivanti dal nostro salario regolarmente tassato alla fonte. Questo a causa della poca chiarezza delle circolari emesse a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate in merito a somme investite in Svizzera, anche se derivanti da salari percepiti in quel Paese. I risparmi sono stati fatti rientrare in Italia e subito parzialmente reinvestiti, anche in BTp (il conto é rimasto secretato forse per due settimane, ora abbiamo un conto corrente e un conto titoli intestato ad entrambi). Dobbiamo anche noi versare l'imposta straordinaria sui capitali scudati? Vista la nostra posizione, potremmo fare ricorso fornendo prove attendibili di quanto sopra esposto? E con quali risultati?

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