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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, D.L. 201/2011, convertito in legge dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulle attività finanziarie che siano state oggetto di emersione e che alla data del 6 dicembre 2011, risultino in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Le fattispecie descritta dal lettore ricade nell'ambito di applicazione della norma, trattandosi, a prescindere dalle specifiche condizioni soggettive, di capitali rientrati in Italia per effetto dello scudo e successivamente dismessi. Sulla base di quanto descritto, non si intravedono margini per una diversa interpretazione delle norme che esoneri il lettore dal pagamento dell'imposta straordinaria per il 2012. Tuttavia preme rilevare che con riguardo a tale fattispecie si pongono dei dubbi di legittimità costituzionale della norma circa la mancanza di attualità della capacità contributiva colpita dall'imposta straordinaria in relazione ad un presupposto imponibile non più attuale.
Ho fatto rientrare quanto possedevo da un c/c estero su un c/c aperto appositamente dalla mia banca, conto corrente da me poi chiuso trasferendo poi gli importi su un altro c/c sempre presso la stessa banca dal quale i capitali scudati sono poi stati utilizzati per altri investimenti. Vorrei sapere se provvede direttamente la mia banca al pagamento dell'imposta aggiuntiva sul capitale scudato o devo pensarci io ed in che maniera?
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, risultavano prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, il comma 12 dell'art. 19 del D.L. 138 del 2011, come convertito in legge, ha previsto un'imposta straordinaria dovuta per il solo anno 2012 nella misura dell'1% del valore delle attività.
Con riferimento al caso prospettato, poiché in tutto o in parte le attività risultano ancora depositate presso la stessa banca con la quale fu espletata la procedura di emersione, l'imposta potrà essere riscossa e versata da tale banca, se nella disponibilità della relativa provvista. In caso contrario, spetterà al contribuente l'onere di fornire alla banca un importo pari all'imposta dovuta. In ogni caso, è suggeribile contattare la banca al fine di coordinare la procedura di versamento ed evitare l'invio della segnalazione che la banca è tenuta ad effettuare all'Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti inadempienti.
Buongiorno,vorrei sapere quanto deve pagare chi, avendo aderito allo scudo 2009, rinuncia alla segretezza entro il 16 febbraio 2011 e quali rischi ci sono rinunciando alla segretezza.
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