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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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8. Il Centro predispone annualmente il documento di vision strategica unitario della ricerca, in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

9. Sono organi del Centro:
a)il presidente;
b)il consiglio di amministrazione;
c)il collegio dei revisori.

10. Il presidente e il legale rappresentante del Centro e presiede it consiglio di amministrazione.

11. I1 consiglio e formato dal presidente e da quattro componenti scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale, nominati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca.

12. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibility di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

13. Il consiglio provvede all'elaborazione dello statuto del Centro da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni del Centro, prevedendone l'organizzazione e l'emanazione dei regolamenti del personale e di amministrazione, contabilità e finanza e salvaguardando la peculiarità delle attività di ricerca degli enti soppressi anche attraverso mantenimento dei relativi consigli scientifici e delle rispettive denominazioni.

15. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia per il trasferimento tecnologico, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.

17. L'Agenzia per il trasferimento tecnologico ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese e l'alta formazione tecnologica, anche attraverso il coordinamento unico dei risultati della ricerca svolto dal Centro, di cui all'articolo 1. Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni e i compiti svolte dal centro e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di nuove tecnologie e trasferimento tecnologico, l'energia e l'ambiente, e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell'ente sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Agenzia.

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