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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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1. Al fine di assicurare la piena integrazione e il coordinamento unitario dell'attività di ricerca del Paese, il sistema della ricerca è organizzato in:
a)Centro nazionale delle ricerche (CNR; di seguito, Centro), di cui ai seguenti commi;
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all'articolo 3.

2. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale delle ricerche (Cnr), che svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza unitaria in materia di ricerca dei seguenti enti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'Istituto italiano di studi germanici, l'Istituto nazionale di alta matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" nonché l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.

4.Le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite agli enti di cui al comma 3 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Centro, nei termini di cui al comma 5.

5.Gli organi statutari ordinari e straordinari degli enti di cui al comma 3, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponendo e deliberando un'analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore della presente legge e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un' analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione del Centro per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

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