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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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45. Il Centro di cui all'articolo 1, quale successore del Consiglio nazionale delle ricerche nella partecipazione al Consorzio per l'Area science park di Trieste, è autorizzato, previa valutazione di coerenza dei programmi e delle attività del Consorzio con il programma nazionale della ricerca e con le direttive del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, a destinare annualmente il proprio contributo ai sensi del punto 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,n 102.

46. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4
b)all'articolo 15, comma 1, il punto 1 è sostituito dal seguente: "1) contributi dello Stato;'
l'articolo 16 è sostituito dal seguente articolo: "16. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei soci.".

47. Per gli organismi, le society ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitd e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, i1 Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca d'intesa con it Ministero dell'economia e delle finanze, e autorizzato ad adottare entro it 31 dicembre 2012, uno o piu decreti, allo scopo di otthnizzare e razionalizzare le attivita svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione ed it loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

48. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

49. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti pubblici di ricerca può essere collocato in aspettativa, fuori ruolo o comando ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, le indennità di carica e ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

50. Ai fini del completamento del processo di autonomia e di efficienza nella gestione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, già avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme per la disciplina del personale dipendente degli enti pubblici di ricerca con riferimento al trattamento economico, alla contrattualizzazione, al reclutamento nonché alle diverse modalità organizzative dei tempi e dei luoghi di lavoro.

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