Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

My24

34. Il Centro di cui all'articolo 1 collabora con l'Agenzia per il raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.

35. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

36. L'Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

37. Sono organi dell'Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.

38. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.

39. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

41. II comitato elabora lo statuto dell'Agenzia da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

42. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell'Agenzia e prevede l'organizzazione e l'emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l'amministrazione, contabilità e finanza.

44. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività dei direttori, il Centro di cui al comma 1 assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all'articolo 1.

Shopping24

Dai nostri archivi