Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:42.
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c bis), è inserita la seguente: «c ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».
INTERMITTENTE
Sì alla chiamata
con limite di 400 giorni
in un triennio
Nel privilegiare la flessibilità "buona" il ministro del Lavoro non ha certo inteso includervi il lavoro intermittente o a chiamata o job on the call, su cui era già intervenuta pesantemente la legge 92/2012. L'articolo 7 del Dl 76/2013, comma 2, lettera a), aggiunge all'articolo 34 del Dl 276/2003 il comma 2-bis che fissa il tetto di 400 giornate di lavoro effettivo, nell'arco di un triennio (solare), superate le quali il contratto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Pertanto, a seguito della modifica, il contratto di lavoro intermittente, che può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi o dal decreto ministeriale sul lavoro stagionale, nonché con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, non potrà prevedere chiamate per più di 400 giorni nei tre anni solari precedenti il momento della verifica. Un ulteriore intervento smorza la severità del regime sanzionatorio in caso di mancata trasmissione della comunicazione preventiva delle singole chiamate. All'articolo 35, comma 3-bis, è infatti aggiunto un periodo in base al quale la sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione) non si applica quando dagli adempimenti di carattere contributivo già assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.