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Questo articolo è stato pubblicato il 12 luglio 2013 alle ore 22:06.

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Start-up, che cosa cambia con il via libera al regolamento crowdfunding

A poco più di tre mesi dalla pubblicazione del documento di consultazione (fine marzo 2013), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è giunta a definire norme e condizioni che regolamentano il crowdfunding in Italia, 25 articoli racchiusi nella “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line” (equity crowdfunding). Siamo il primo Paese europeo ad adottare un pacchetto di norme che conferisce alle neo-imprese la possibilità di reperire capitali tramite la Rete, ricorrendo quindi ad un bacino ampio di investitori. Per l’avvocato Alessandro Maria Lerro (Lerro & Partners, Roma) specializzato in creazione di imprese e crowdfunding “l’Italia è il primo Paese del mondo a dotarsi di una normativa organica e completa sull’equity crowdfunding, peraltro aperta ad operazioni su società provenienti dall’intera Unione Europea, senza preclusioni circa la nazionalità degli azionisti. Proprio per questa ragione c'è grande attenzione da parte di molti operatori stranieri che guardano all'Italia come possibile mercato dal quale partire per la sollecitazione via web del capitale di rischio”.

Il regolamento, figlio del “Decreto crescita bis” non è esente da limiti, continua Lerro “per ora l'equity crowdfunding è limitato alle start-up innovative, ora che abbiamo lo strumento giuridico, sono convinto che, se avrà la collaborazione degli altri stakeholder, il Ministero per lo sviluppo economico potrà dare un forte impulso alla creazione di nuove aziende e posti di lavoro reperendo la liquidità proprio tra la gente. Ci sono molti settori industriali (come i beni culturali, l'energia, i servizi municipali) sui quali il crowdfunding può contribuire a risolvere il problema principale di questi tempi, che è la mancanza di liquidità, dando grande soddisfazione agli investitori”.

Il registro dei gestori dei portali
Chi si occupa di reperire capitali deve iscriversi ad un apposito albo e, nel contempo, vengono definiti i requisiti di onorabilità e professionalità, entrambi essenziali: il primo prevede che gli addetti ai lavori abbiano la fedina penale intonsa mentre il secondo è squisitamente legato ai background e alle competenze specifiche degli amministratori. Il regolamento non si rivolge però a banche e Società di Intermediazione Mobiliare (Sim) già autorizzate a gestire portali per la raccolta di capitali.

Obblighi di condotta
Parimenti messi in evidenza nel testo sono gli obblighi di comportamento dei gestori autorizzati: diligenza, correttezza e trasparenza. Trovano ampio spazio anche i parametri che devono essere forniti agli investitori affinché questi possano agire in uno stato di completezza di informazioni che devono essere aggiornate e non fuorvianti. In rilievo anche il diritto di recesso che può essere esercitato nei consueti sette giorni dall’ordine.

Protezione di chi investe
“La normativa italiana” – aggiunge l’avvocato Lerro – “fornisce una solidissima risposta alla domanda di protezione dell’investitore retail, sia con l’applicazione della procedura MIFID per gli investimenti superiori alla soglia di rilevanza minima (che è 500€ per investimento, e 1000€ complessivamente nell’anno per gli individui; dieci volte tanto per le aziende), sia con un’ampia serie di possibilità di rinunciare all’investimento: diritto di revoca per errori o fatti nuovi sopravvenuti nel corso del crowdfunding; recesso dalla società (o diritto di tag along) se i soci che detengono il controllo vendono le loro quote; diritto di recesso dall’investimento entro sette giorni senza motivazione. Inoltre per i soli consumatori il Codice del Consumo impone un ulteriore  diritto di recesso per 14 giorni.”

Il crowdfunding fino a 500 euro
Chi vorrà investire somme inferiori ai 500 euro potrà limitarsi a rispondere ad una serie di quesiti online il cui obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni relative ai potenziali rischi cui il risparmiatore va incontro.

Oltre i 500 euro
La procedura diventa un pochino più macchinosa: il gestore deve decidere se l’investimento non rappresenta un azzardo per chi lo propone, facendo ricorso ad una banca (o Sim) che dovrà fornire un profilo dell’investitore che comprenda informazioni relative alla sua disponibilità economica e agli obiettivi del finanziamento. Sciolti questi nodi formali si potrà procedere all’investimento.

Conflitto di interesse
Per evitare che la banca (o Sim) responsabile di fornire il profilo sia anche la stessa che si adopera per la raccolta dei fondi, i gestori dei portali di crowdfunding dovranno appoggiarsi ad una struttura di credito che non possiede un portale.

“L’anomalia” del 5%
Almeno il 5% delle quote di una start-up offerte al pubblico devono essere acquistate da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori. “Si tratta di una condizione di efficacia del crowdfunding, che potrebbe non verificarsi” – chiosa Lerro – “vanificando così un percorso complesso e costoso. Dal punto di vista del pubblico non vedo quale utilità possa avere per il risparmiatore sapere che degli investitori professionali hanno sottoscritto delle quote, se non ne conosce il profilo di rischio o le logiche di portafoglio. Peraltro la norma richiede che l'investitore sponsor sottoscriva le quote, ma non gli vieta di rivenderle ai soci promotori il giorno dopo”.

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