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Questo articolo è stato pubblicato il 13 maggio 2011 alle ore 07:57.

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Spiagge ai privati per 20 anniSpiagge ai privati per 20 anni

Il diritto di superficie sulle spiagge scende a 20 anni e va rilasciato nel pieno rispetto dei principi comunitari di «economicità, efficacia e imparzialità». Arriva un tetto alla sanzione amministrativa per le liti temerarie sugli appalti pubblici. Passa a 90 giorni il silenzio assenso se il soprintendente ai beni culturali non procede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Saltano le nuove regole sul "patto di famiglia" e la norma "blocca-processi" per il personale della scuola. Sono le principali modifiche allo schema del decreto sviluppo, introdotte dopo i rilievi mossi dal capo dello Stato, che dà il via libera alle misure sulle semplificazioni amministrative e alla nascita della nuova agenzia dell'acqua.

La novità più rilevante riguarda gli arenili. Come anticipato sul Sole 24 ore di ieri il Colle ha imposto un miglior raccordo del regime introdotto dal Dl, che dovrebbe andare oggi in Gazzetta Ufficiale, con la normativa comunitaria visto che il nostro Paese ha già subito l'apertura di una procedura d'infrazione dell'Ue per la violazione della direttiva Bolkestein del 2006 sulle liberalizzazioni. Rimane la possibilità di attribuire ai privati il diritto di superficie (con annesso permesso di edificabilità nelle aree non sottoposte a vincoli) sulle coste e sugli eventuali manufatti già esistenti (che potranno essere abbattuti e ricostruiti) ma la sua durata scende da 90 a 20 anni.

Di fatto fino al 2015 sopravviverà l'attuale sistema che prevede concessioni balneari di sei anni rinnovabili per altri sei, dopodiché le Regioni, d'intesa con Comuni e Agenzia del demanio, potranno assegnare il diritto di superficie ai privati nel rispetto dei «principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità». L'ammontare del canone sarà invece stabilito dal ministero dell'Economia in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Altro cambiamento annunciato l'addio all'interpretazione autentica della normativa italiana di recepimento della direttiva comunitaria 1999/70/Ce che fissa un tetto di tre anni per i contratti a tempo indeterminato e che aveva portato i tribunali di Genova e Siena nelle scorse settimane a riconoscere un maxi-risarcimento o la stabilizzazione a un gruppo di insegnanti e personale Ata non confermati dopo tre incarichi annuali consecutivi. Per evitare altri ricorsi il Governo aveva pensato di inserire nel Dl l'esonero ex lege della scuola dal predetto tetto triennale. Ma, complice la moral suasion del Quirinale, sceglie di rinviare la palla al disegno di legge comunitaria che la prossima settimana riprenderà il suo iter alla Camera.

Sul fronte opere pubbliche (articolo 4 del Dl) sono tre le modifiche apportate rispetto allo schema reso disponibile sul sito dell'Economia per una consultazione pubblica. Raddoppia da 45 a 90 giorni il termine entro cui le soprintendenze dovranno rilasciare il proprio parere - divenuto ora obbligatorio ma non vincolante con il Dl - per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei casi in cui i Comuni abbiano recepito le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e in presenza di una valutazione positiva dell'adeguamento proposto dal municipio. Se il parere non dovesse arrivare scatterà il silenzio assenso.

Nella norma sulle liti temerarie in materia di contratti pubblici, dalla rilettura del Colle spunta anche un tetto, pari al triplo del contributo unificato, della sanzione applicabile alla parte soccombente nel caso in cui la decisione del giudice sia fondata su orientamenti giurisprudenziali consolidati. Rispetto al testo licenziato a Palazzo Chigi, l'articolo 4 si arricchisce, poi, del comma 19 che, di fatto, consente all'Anas di considerare già dal bilancio 2010 i contributi in conto capitale già autorizzati come contributi in conto impianti. Una partita da 3,6 miliardi di euro assegnati all'Anas dal 2003 al 2005 per la realizzazione di investimenti sotto forma di apporto al capitale sociale e non sotto forma di contributi in conto impianti. Il che ha prodotto nel tempo, man mano che le opere sono realizzate un effetto negativo sul bilancio della società.

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