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Energia solare e fisco. Chi deve pagare le tasse e chi no

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Questo articolo è stato pubblicato il 12 agosto 2010 alle ore 08:05.

La produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sia ai fini dell'autoconsumo personale o aziendale, sia per la vendita vera e propria è una attività che coinvolge privati e imprese. Il crescente interesse a tale forma di produzione di energia è giustificato dalla forte sovvenzione (tariffa incentivante) che il sistema energetico nazionale elargisce ai soggetti che installano queste tipologie di impianti.
Tre esempi diversi di trattamento fiscale e Le istruzioni per l'uso per i privati e le imprese

Tariffa incentivante
I soggetti che producono energia da impianti fotovoltaici sono destinatari di una tariffa incentivante erogata dal Gse pari a circa 0,40 euro per kw. Il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% quando il percettore è una impresa commerciale o un professionista. Le imprese agricole individuali e le società semplici sono escluse da tale prelievo.

Persone fisiche
Un privato (o un ente non commerciale) può installare un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kw per far fronte ai bisogni energetici domestici quando l'impianto è posto direttamente al servizio della abitazione.
Può optare per il servizio di scambio sul posto che consiste nell'operare una compensazione tra l'energia elettrica prodotta con i propri pannelli fotovoltaici e automaticamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata per le proprie esigenze familiari. Secondo le regole fissate dalla Autorità sull'energia e gas con la delibera n. 74/2008 tutta l'energia prodotta viene immessa in rete e quella consumata viene fornita e fatturata dal fornitore territorialmente competente. Il costo sostenuto per l'acquisto di energia verrà rimborsato dal gestore dei servizi elettrici (Gse) mediante un contributo in conto scambio sul posto pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quello dell'energia consumata al netto dell'Iva; l'Iva è l'unico onere che rimane a carico del contribuente. Ove la produzione di energia immessa in rete risulti superiore, la differenza è riportata a credito negli anni successivi. Il privato riceve anche il contributo per aver realizzato l'impianto e cioè la tariffa incentivante. Entrambe le somme riscosse sono irrilevanti fiscalmente.

Il privato può anche non optare per il servizio di scambio sul posto e cedere l'energia al Gse. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita dell'energia eccedente quella consumata rilevano fiscalmente come redditi diversi e cioè come attività commerciale occasionale. In questo caso la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.46/2007 non è adeguata alla nuova procedura del cambio sul posto in quanto considera l'ipotesi in cui il privato incassava dal Gse la sola differenza tra energia prodotta e consumata, mentre ora riceve il rimborso del costo della energia consumata a titolo di contributo e la differenza a titolo di energia venduta. Il meccanismo dovrebbe funzionare così: se il privato produce 15 e consuma 10, riceve dal Gse 10 a titolo di contributo per scambio sul posto irrilevante fiscalmente e 5 a titolo di cessione di energia che rappresenta un reddito diverso, fuori campo Iva in assenza del presupposto soggettivo.

Se invece il privato installa un impianto di potenza superiore a 20 kw oppure l'impianto non è collocato al servizio della abitazione dovrà considerare ceduta l'energia immessa in rete. Tale operazione realizza una attività commerciale rilevante ai fini dell'Iva e delle imposte dirette e quindi il titolare dell'impianto deve aprire la partita Iva con tutti gli adempimenti conseguenti. La tariffa incentivante non è soggetta a Iva ma è rilevante ai fini delle imposte dirette.

Imprese
Qualora la formula dello scambio sul posto sia adottata da una impresa, la gestione fiscale è facile. Tutta l'energia prodotta immessa in rete viene fatturata al Gse con applicazione dell'Iva (aliquota 10%) e rappresenta un ricavo rilevante ai fini delle imposte dirette. Il costo dell'energia consumata sostenuto nei confronti del fornitore territoriale è deducibile e la tariffa incentivante che rappresenta un contributo in conto esercizio, assoggettato alla ritenuta del 4%, è esclusa da Iva ma rilevante ai fini delle imposte dirette.

Professionisti
La gestione fiscale dell'energia autoprodotta da un lavoratore autonomo è per alcuni aspetti simile a quella delle imprese. Tutta l'energia ceduta deve essere fatturata; però trattandosi di attività commerciale e non di lavoro autonomo (non può essere dichiarata nel quadro RE del modello Unico), è necessario tenere la contabilità separata. L'energia consumata è una spesa deducibile nella attività professionale. La circolare n. 46/E/2007 precisa che per i lavoratori autonomi la tariffa incentivante concorre a formare il reddito soltanto per la parte corrispondente alla energia prodotta in eccesso.

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