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Questo articolo è stato pubblicato il 26 agosto 2010 alle ore 11:51.

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Il Fisco agevola la produzione di energia verde destinata a usi domestici. Il chiarimento è arrivato direttamente dalle Entrate che ha spiegato come la tariffa fissa omnicomprensiva versata dal Gestore dei servizi energetici (Gse) alle persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete l'energia prodotta con impianti fino a 20 kw usati per alimentare l'abitazione privata o la sede dell'organizzazione non é imponibile ai fini Iva. Mentre, aggiungono, sul fronte delle imposte, va annoverata tra i redditi diversi.

Il punto, spiegano dalle Entrate, è che l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata costituisce sempre un'attività commerciale, a patto però di essere effettuata da persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti non destinati a soddisfare principalmente bisogni "personali" o con una potenza superiore ai 20 kw. Una regola valida anche quando i sistemi di produzione sono gestiti da contribuenti che svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo. In tutti questi casi, quindi, ricorda il Fisco, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo di vendita soggetto a Iva e, per quanto riguarda la tassazione diretta, un ricavo che concorre alla determinazione del reddito d'impresa.

Discorso diverso invece quando la tariffa omnicomprensiva (che si chiama così perché il produttore che benenficia di tale tariffa non ha il diritto di vendere l'energia prodottta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico) viene corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw. Ciò perchè, spiegano dal Fisco, «l'immissione in rete di energia, effettuata alle suddette condizioni, non configura un'attività commerciale svolta abitualmente in quanto l'impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali».

In ogni caso, concludono dalle Entrate, la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4% di cui all'articolo 28 del Dpr n. 600 del 1973, in quanto, spiegano, «costituisce un corrispettivo e non un contributo».

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