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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Convenzioni autostradali (articolo 43, commi 2 e 3). I relatori hanno modificato i commi 2 e 3 nel senso di fare riferimento alle convenzioni autostradali e non alle concessioni, al fine di rendere coerente il disposto dei commi 2 e 3 con quello di cui al comma 1, che prevede la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali.

Copertura finanziaria del provvedimento (articolo 47). Una modifica introdotta dal Governo cambia gli importi relativi agli oneri derivanti dal provvedimento in conseguenza, tra l'altro, della revisione del finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Debito pubblico (articolo 25, comma 1-bis). Viene introdotto il comma 1-bis, con il quale si prevede la destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle somme non impegnate per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle scuole, autorizzate nella misura di 2,5 milioni di euro come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera il 25 novembre 2010. Si legga anche la voce dell'abc "Scuole, adeguamento antisismico (articolo 30, comma 5-bis)".

Dighe (articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 15). Modificato il comma 7 introducendo il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale il ministero delle Infrastrutture deve provvedere all'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, e per la fissazione dei relativi tempi di esecuzione. La sostituzione del comma 8 prevede, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, che il Mit, di concerto con il ministero dell'Ambiente e d'intesa con le regioni e le province autonome, provveda, entro il 30 giugno 2013 all'individuazione, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 114 del Dlgs 152/2006, delle grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi, individuino e mettano a disposizione dei concessionari siti idonei per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e dei sedimenti asportati dagli interventi previsti. La modifica del comma 9 posticipa al 31 dicembre 2012 (in luogo del 30 giugno 2012) il termine entro il quale i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe sono tenuti a redigere il progetto di gestione dell'invaso. La modifica dei commi 10 e 11 posticipa al 31 dicembre 2012 (in luogo dei 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame) il termine entro il quale i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Mit, per le dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta (comma 10), nonché gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione. La modifica al comma 15 fissa a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (al posto di tre mesi) la presentazione, da parte dei concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe, dei collaudi statici delle opere realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge 1086/1971.

Dismissioni di immobili (articolo 27, commi da 11 a 13). Viene modificato il comma 11: si prevede l'affidamento a una società partecipata al 100% dal ministero dell'Economia, in qualità di centrale di committenza, del compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie. Di conseguenza sono stati modificati i commi 12 e 13, lettere a) ed e), sostituendo il riferimento al contraente generale con quello alla centrale di committenza.

Editoria e Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 30, comma 8-bis). Il comma 8-bis è volto ad includere nell'elenco degli interventi finanziati sulle risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili per il 2012 la voce relativa agli interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.

Editoria, sostegno alle iniziative culturali (articolo 28, comma 3-bis). Il comma aggiunto assegna per gli anni 2011, 2012 e 2013 la somma di 2,5 milioni di euro al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.

Emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche (articolo 23-bis). Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sarà ridefinito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali, incluso il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento del primo presidente della corte di cassazione. Si stabilisce, poi, per il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive presso ministeri e altre Amministrazioni pubbliche, che l'indennità o retribuzione non può essere superiore al 25% del trattamento economico percepito. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni o per la fissazione di un limite massimo a titolo di rimborso spese. Le risorse derivanti dall'articolo sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

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