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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Fondo di garanzia in favore delle Pmi, microcrocredito (articolo 39, comma 7-bis). Con l'introduzione del comma 7-bis si stabilisce che una quota del Fondo di garanzia a favore delle Pmi debba essere riservata ad interventi di garanzia a favore del microcredito per la microimprenditoria. Il compito viene attribuito all'Ente nazionale per il microcredito di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e istituzioni anche europee per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate alla microimprenditorialità.

Giovani e donne, agevolazioni (articolo 2, commi 1-bis e 1-ter). Si aggiungono i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell'Irap con quello di cui all'articolo 6 del Dl 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell'Irap ai fini Ires e Irpef per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

Imposte differite attive (articolo 9). Si modifica il comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, introducendo una correzione di carattere formale, volta a sostituire la parola "relative" con "relativa", riferita alla quota delle attività per imposte anticipate che deve considerarsi trasformata in crediti d'imposta.

Imprese, riduzione degli adempimenti amministrativi (articolo 40). La modifica al comma 1 novella l'articolo 109, comma 3, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931): l'unico adempimento da parte dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettizie è quello di comunicazione, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate unicamente mediante mezzi informatici o telematici, o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'emendamento, che prevede la sostituzione del comma 3, fa, dunque, venir meno anche l'adempimento relativo alla compilazione da parte dei clienti della scheda di dichiarazione delle generalità.Viene aggiunto il comma 9-bis, il quale, novellando l'articolo 27 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (Dlgs 177/2005), dispone che la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, che non abbia a oggetto unicamente le attrezzature, è da considerarsi ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda effettuati precedentemente all'entrata in vigore di tali nuove disposizioni sono da considerarsi in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari. Aggiunge il comma 9-ter che dispone la proroga al31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge n. 296/2006 per il completamento degli interventi della programmazione negoziata. Per gli interventi in fase di ultimazione, oggetto della proroga, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.

Imu, anticipazione al 2012 (articolo 13). Si modifica il comma 4 introducendo la lettera b-bis) che prevede il moltiplicatore dell'80 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati. Conseguentemente, al medesimo comma 4, si modifica la lettera d) escludendo tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60 per cento, riservato esclusivamente al gruppo catastale D. Tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Viene modificato poi il comma 10 introducendo una maggiorazione della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro. Con la modifica al comma 14 invece si fissa al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, considerate superate dalla nuova disciplina dell'Imu recata dal provvedimento. Tra le norme di cui si prevede l'abrogazione vengono inserite anche quelle recate dall'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70/2011, in materia di variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili. Vengono aggiunti poi i commi da 14-bis a 14-quater, in materia di ruralità degli immobili. In particolare, il comma 14-bis stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dl decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Il comma 14-ter dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il comma 14-quater stabilisce, infine, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Viene soppresso il comma 21 che provvedeva a sostituire i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati. In tema di Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, si stabilisce che tali risorse varino in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di disciplina dell'imposta municipale propria. Si aggiunge inoltre la disposizione in base alla quale l'importo complessivo del recupero al bilancio statale del maggior gettito dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome è pari nel 2012 a 1.627,4 milioni di euro, 1.762,4 milioni nel 2013 e 2.162 milioni per il 2014. Viene aggiunto il comma 19-bis stabilendo che per gli anni 2012-2014 il Dpcm di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito Iva, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, è diretto esclusivamente a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito Irpef; l'assegnazione del gettito non avverrò pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun. Viene infine aumentato da 120 a 130 il moltiplicatoreper i terreni agricoli. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

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