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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Esercizi commerciali, vincoli per l'apertura (articolo 31, comma 2). Viene modificato il comma 2 includendo la tutela dell'ambiente urbano - quale specificazione della più ampia tutela dell'ambiente - tra i vincoli alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

Farmacie, vendita di farmaci (articolo 32, commi 1, 1-bis e 4). Viene ampliata la platea dei comuni presso i quali le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata possono vendere farmaci. Si tratta dei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti (al posto dei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, previsto dal testo vigente). Per i farmaci vendibili nei suddetti esercizi commerciali, viene specificato che i farmaci possono essere venduti senza ricetta medica. La vendita dei farmaci è subordinata alla procedura di cui al comma 2. Si mantiene ferma la vendita dei farmaci di classe C, non rimborsabili dal Ssn, e vengono inclusi tra i farmaci vendibili i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale. Nel comma 2-bis è previsto che il ministero della Salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individui entro 120 giorni un elenco aggiornabile dei farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e quindi non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali. Nella modifica al comma 4 si precisa che la facoltà delle farmacie, delle parafarmacie e dei corner della grande distribuzione di praticare sconti sui prezzi al pubblico opera non già su tutti i prodotti venduti, come previsto dal testo vigente, bensì sui medicinali di cui al comma 1.

Fisco, regime premiale per favorire la trasparenza (articolo 10, commi 3 e da 13-bis a 13-duodecies). Si modifica il comma 3, stabilendo il contenuto obbligatorio del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, cui è affidata la determinazione dei benefici da assegnare ai soggetti che optano per l'adozione di comportamenti di trasparenza nei confronti del fisco, alle condizioni previste dalla norma stessa. Sono dunque indicati in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere obbligatoriamente adottati dall'amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure adottabili dall'amministrazione. Viene inoltre affidato al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute. Vengono aggiunti poi i commi da 13-bis a 13-decies, che recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi. In particolare: i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina. I commi da 13-quater a 13-sexies comportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l'aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Con un sub-emendamento si precisa, inoltre, che le nuove regole di determinazione della remunerazione degli agenti della riscossione dovranno comunque garantire al contribuente oneri più bassi di quelli attualmente in vigore. E con un altro sub-emendamento viene aggiunto il comma 13-sexies-1 il quale precisa che dalle suddette disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 13-septies e 13-octies recano invece norme complessivamente voltea posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni. I commi 13-novies e 13-decies intervengono in materia di dilazione delle somme dovute al fisco, in particolare eliminando l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Il comma 13-decies specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 13-undecies è finalizzato a esplicitare, con riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall'Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, e ad adottare un'unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica. Il comma 13-duodecies, novellando l'art. 52 del Dpr n. 602/1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

Fondi strutturali, cofinanziamento programmi regionali (articolo 3, comma 3). Si modifica il comma 3 precisando, sotto il profilo formale, che la disposizione contenuta nel comma costituisce una clausola di compensazione finanziaria e non una copertura finanziaria vera e propria, visto che essa si riferisce ai soli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla istituzione del "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014.

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