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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Enti e organismi, soppressione (articolo 21, commi 1. 2-bis, 19 e 20-bis). Modificato il comma 1 posticipando al 1° gennaio 2012 la soppressione di Inpdap ed Enpals conseguente trasferimento delle funzioni all'Inps che era prevista nel testo originario dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Viene precisato che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011 gli enti da sopprimere possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione. Il nuovo comma 2-bis stabilisce che in attesa dei decreti di soppressione, le strutture degli enti soppressi (Enpals e Inpdap) continuano a espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'Inps nei giudizio relativi ai suddetti enti è rappresentato in giudizio dai professionisti già in servizio presso le consulenze legali dell'Inpdap e Enpals. Sostituito il comma 19: le funzioni dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua sono trasferite al ministero dell'Ambiente, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Conseguentemente, è sostituito l'Allegato A di cui al comma 20. Il comma 20-bis dispone in via transitoria l'attribuzione delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare all'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (Ispra).

Enti e organismi pubblici (articolo 22, commi 6 e 9-bis). Le modifiche introdotte sono volte ad attribuire i poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero degli Affari esteri per le materie di competenza, e non più semplicemente dopo aver sentito detto dicastero. Sono attribuite al ministro dello Sviluppo economico e a quello degli Affari esteri i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri, una Cabina di regia con il compito di formulare le linee guida e di indirizzo strategico in tale materia.Nella procedura per l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Ice, da trasferire alla nuova Agenzia e al ministero dello Sviluppo economico, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, si prevede che venga sentito il ministro degli Affari esteri, per le materie di sua competenza. L'adozione delle linee guida e di indirizzo strategico che dovranno essere seguite dall'Agenzia è attribuita alla nuova Cabina di regia. Si prevede, poi, che queste siano fatte proprie dal ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministero degli Esteri per quanto di competenza, sentito il ministero dell'Economia. In precedenza si disponeva che detti indirizzi fossero adottati dal ministero dello Sviluppo economico, sentito il ministero degli Esteri e, per quanto di competenza, il ministero dell'Economia e delle finanze. Il comma 9-bis, sostituendo integralmente il comma 7 dell'articolo 36 del Dl 98/2011, prevede che il trasferimento delle partecipazioni di Anas in società co-concedenti a Fintecna avvenga entro il 31 marzo 2012 e sia esente da imposte (dirette e indirette) e tasse. Attraverso l'introduzione del comma 7-bis al citato articolo 36, si prevede che la cessione debba essere realizzata al valore netto contabile risultante al momento della cessione stessa ovvero, qualora Fintecna lo richieda, in esito a una perizia predisposta da un collegio di esperti

Enti territoriali (articolo 28, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater). Il comma 11-bis modifica il Dlgs 68/2011, relativo al federalismo fiscale per le regioni e le province, sopprimendo il comma 5 dell'articolo 17 concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento specifico alle modalità di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Rc Auto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La norma prevede, inoltre, l'applicazione sull'intero territorio nazionale delle modifiche all'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) introdotte dall'articolo 1, comma 12, del Dl 138/2011, che prevede la tassazione degli atti soggetti a Iva in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione. Il comma 11-ter introduce una norma programmatica che prevede, con l'obiettivo di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, l'avvio della ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali. Il comma 11-quater, novellando l'articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, prevede il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale si superiore al 50% (invece del 40%) delle spese correnti.

Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6). Si esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 il personale appartenente al comparto dei vigili del fuoco e si disciplina la remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto a determinati contratti, e del tetto massimo delle remunerazioni spettanti in caso di sconfinamento.

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