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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Vengono modificate in più punti le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. La riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, è applicata nella misura dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni. Il contingente di lavoratori (fissato a 50mila) cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") è fissato nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata. Posticipato al 4 dicembre 2011 (rispetto al 31 ottobre 2011 del testo originario del decreto-legge) il limite temporale per gli accordi sindacali utili per l'individuazione delle categorie comprese nel contingente. È stata aggiunta la categoria dei lavoratori con diritto di accesso ai fondi di solidarietà che restano a carico di tali fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età. Abrogazione dell'istituto dell'esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la maturazione dell'età massima contributiva di 40 anni commi (di cui ai commi 1-6 dell'articolo 72 del Dl 112/2008), fermo restando che esso si considera comunque in corso per i provvedimenti di concessione emanati prima del 4 dicembre 2011. Sostituito il comma 15, prevedendo che con decreto interministeriale del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia, da adottare entro 3 mesi, siano definite le modalità di attuazione della determinazione del contingente di cui al comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019). Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l'accesso ai benefici, con l'obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa. La disposizione precisa, poi, che nell'ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, del beneficio di cui al comma 14 in aggiunta a quello relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del Dl 78/2010. In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l'adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12. La modifica al comma 22 aumenta la percentuale di incremento delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall'anno 2012 e di 0,45 punti percentuali per ogni anno successivo (0,3% nel testo originario del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24 per cento (22% nel testo originario del decreto-legge).Sostituito il comma 25, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendo, in particolare, che tale rivalutazione sia prevista per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. La modifica introdotta nel comma 27, prevede che il finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne sia limitato agli anni 2012-2015, per gli importi di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per gli anni 2013-2015 (il testo iniziale del provvedimento prevedeva, invece, il finanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013). Il comma 15-bis prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, in possesso di specifici requisiti, consistente nell'accesso al pensionamento con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Il comma 27-bis dispone il definanziamento di 500mila euro per il 2013 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del Dl 282/2004, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il comma 31-bis modifica l'articolo 18, comma 22-bis, del Dl 98/2011, al fine di prevedere l'incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200mila euro. Per effetto della disposizione il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90mila a 150mila euro; 10% per gli importi da 150mila a 200mila euro; 15% per gli importi oltre i 200mila euro. Il comma 24 estende al 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo) il termine per l'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese.

Professioni (articolo 33). L'articolo viene sostituito novellando interamente il comma 2 dell'articolo 10 della legge 183/2011, che interviene sul testo dell'articolo 3 del Dl. 138/ 2011, al fine di specificare che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali che saranno abrogate con effetto dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento governativo e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Viene aggiunto un nuovo comma in base al quale il Governo entro il 31 dicembre 2012 è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell'entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012.

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