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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Mi chiedo come sarà applicata la tassa dello 0,1% sui vari titoli contenuti in un deposito: sul totale, sui singoli titoli? E in questo caso è meglio avere pochi titoli rilevanti che non tanti di piccole entità per evitare l'importo minimo ad una data stabilita? E cosa accade nello specifico per i buoni postali ordinari all'atto della vendita o della scadenza?
Per il periodo d'imposta 2012 è dovuta l'imposta di bollo per un ammontare pari allo 0,1 % del valore complessivo di mercato dei prodotti e degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, con un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente all'anno 2012, con un importo massimo pari a 1.200 euro. A decorrere dal 2013, l'aliquota applicabile sarà pari allo 0,15%. La base imponibile è determinata sulla scorta del valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso (in passato assumeva rilevanza solo il valore nominale o di rimborso dei titoli). L'imposta è applicata dagli intermediari depositari in sede di invio delle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari; per espressa previsione normativa, tali comunicazioni si considerano, in ogni caso, inviate almeno una volta nel corso dell'anno, nonché alla chiusura del rapporto anche laddove non sussista un obbligo di invio o di redazione; nel caso di comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo (frazione di anno) rendicontato.
Anche sulle comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi, è dovuta l'imposta di bollo dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013; la base di commisurazione dell'imposta proporzionale è il valore complessivo di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso. Sono, tuttavia, esenti, i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5mila euro. Il suddetto meccanismo di calcolo dovrebbe disincentivare o rendere tendenzialmente neutrale il frazionamento del medesimo portafoglio in più rapporti di deposito.
Diversamente, qualora il lettore faccia riferimento ai "libretti postali ordinari", in base alle modifiche alla manovra proposte dal Governo, gli stessi non sconterebbero l'imposta di bollo proporzionale di cui sopra ma solo quella in misura fissa pari a 34,20 euro per anno (nel presupposto che il titolare sia una persona fisica), alla stregua dei conti correnti bancari e postali.
Volevo sapere se anche i buoni fruttiferi postali di vecchia emissione (circa 20 anni) saranno soggetti a tassazione. In questo caso in che misura saranno tassati? Quando scatta la tassazione?
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