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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Volevo capire se verranno tassati con lo 0,1% anche i soldi che ho versato nella pensione integrativa (già abbondantemente tassati a suon di trattenute sullo stipendio) Mia moglie che è inglese (ma residente in Italia) ha dei depositi in conti britannici da quando era residente in patria e sui quali paga già le imposte inglesi appunto. Cosa succede con questi soldi? Sono equiparati a capitali da scudare?
L'imposta di bollo proporzionale è dovuta sulle comunicazioni relative alla generalità degli strumenti e prodotti finanziari. La norma introduce, tuttavia, una specifica esclusione in relazione ai fondi pensione. Gli investimenti in questi ultimi prodotti (così come i relativi versamenti a titolo di premi) non rientrano, pertanto, nella base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto.
Con riferimento al secondo quesito, le persone fisiche residenti in Italia sono tenute a compilare un apposito quadro del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi (c.d. modulo RW), indicando, tra gli altri, gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera soggetti ad imposizione in Italia, se di valore complessivo superiore a 10mila euro (detenuti al 31 dicembre del periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce). A certe condizioni, un'esenzione da tale obbligo di monitoraggio sussiste per depositi e conti correnti, qualora venga disposto, a certe condizioni, l'accredito degli interessi maturati su un conto detenuto presso l'intermediario residente. Il suddetto obbligo permane, anche qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia per mancanza di redditi qualificati.
In merito al caso prospettato, l'obbligo di compilare il Modulo RW, salvo eventuali eccezioni, è sorto nel periodo di imposta in cui la signora è divenuta residente in Italia e poteva essere sanato secondo le modalità previste dal D.L. n. 350/2001 e dall'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, per le annualità interessate dai relativi provvedimenti.
Inoltre, a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie (ivi compresi i conti correnti) detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito da quello di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta dovuta si detrae il credito relativo all'eventuale imposta patrimoniale già versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Sono possessore di buoni fruttiferi postali, in parte di valore inferiore a 5mila ed in parte oltre i 5mila. La mia domanda è questa: i singoli buoni oltre i 5mila euro verranno sommati e quindi tassati una sola volta oppure ogni buono verrà tassato singolarmente? Nel secondo caso verrei a pagare 34,20 euro moltiplicato per i buoni in mio possesso?
La norma che disciplina la nuova imposta di bollo sugli strumenti e prodotti finanziari prevede espressamente l'assoggettamento ad imposizione anche dei buoni postali fruttiferi, salvo quelli "di valore di rimborso complessivamente non superiore ad €5.000". Il testo letterale della norma sembra limitare l'esenzione ai soli titolari di buoni fruttiferi per un valore di rimborso complessivo pari od inferiore alla suddetta soglia. Secondo tale interpretazione, nel caso prospettato l'imposta si applicherebbe sull'intero valore dei buoni fruttiferi, nella misura proporzionale dell'1 per mille nel 2012 e dell'1,5 per mille negli anni successivi, fatta salva la misura minima di 34,20 euro e, per la sola annualità 2012, la misura massima pari ad 1.200 euro.

Ho un piano di risparmio mensile di 300 euro, durata 10 anni, da 3 anni investito in una polizza vita che investe nella gestione separata della società di assicurazione che al termine mi permette di scegliere tra una rendita o un capitale. Come e su quale somma verrà applicata l'imposta di bollo?
L'imposta di bollo sugli strumenti e sui prodotti finanziari dovrebbe trovare applicazione anche in relazione alle polizze vita legate ad una gestione separata della compagnia di assicurazione, pur in assenza del relativo obbligo di deposito. L'imposta si applica sul rendiconto annuo o, proporzionalmente, sui rendiconti periodici con frequenza inferiore all'anno, per un importo complessivo che su base annua sarà pari al 1 per mille nel 2012 ed all'1,5 per mille a partire dal 2013. La misura minima dell'imposta è di 34,20 euro mentre per la sola annualità 2012 è previsto un tetto massimo di 1.200 euro. La base di calcolo sarà data dal valore di mercato dello strumento ovvero, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso del prodotto. Non è ancora stato chiarito quale sia il soggetto tenuto ad applicare l'imposta in assenza di deposito presso un intermediario. Tuttavia, poiché presupposto del tributo sono le comunicazioni all'investitore, è ragionevole ritenere che l'imposta vada liquidata dalla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza, a cui sarà affidato il compito di individuare il valore esatto del prodotto.

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