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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Il nuovo regime di tassazione introdotto dal Governo Monti ha sensibilmente innovato la disciplina relativa all'imposta di bollo applicabile sui depositi titoli, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito ed anche in assenza di comunicazioni o dell'invio dell'estratto conto annuale da parte dell'intermediario finanziario. Pertanto, a partire dal 2012, la nuova disciplina estende l'obbligo di applicare l'imposta di bollo proporzionale a tutte le comunicazioni relative al valore degli strumenti finanziari detenuti, a prescindere dal fatto che essi siano o meno oggetto di deposito. Tale comunicazione si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno, nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio.
Desidererei avere con chiarezza la situazione sulla tassazione, dal primo gennaio 2012, delle rendite finanziarie (in particolare titoli di stato italiani e esteri, obbligazioni, azioni, fondi etc.) e della compravendita. Inoltre gradirei sapere la versione definitiva sulla tassazione su conto titoli e conti correnti.
Il regime di tassazione vigente fino al 31 dicembre 2011 prevede la tassazione delle rendite finanziarie (redditi di capitale e redditi diversi) con aliquote del 12,5% o 27% a seconda della tipologia dello strumento finanziario; il sistema che entrerà in vigore a decorrere dal primo gennaio 2012 prevede, invece, l'applicazione di una aliquota unificata, pari al 20% su interessi, premi, proventi e redditi diversi in relazione alla generalità degli strumenti finanziari, ivi inclusi gli interessi maturati sui conti correnti bancari ed i certificati di deposito bancario. Specifiche eccezioni sono previste per: (a) fondi pensione italiani, su cui continuerà a gravare l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione; (b) titoli di Stato italiani ed equiparati e cioè: buoni fruttiferi postali; titoli obbligazionari di enti ed organismi internazionali in base ad accordi con l'Italia, i titoli obbligazionari emessi da Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4.9.1996 (trattasi dei principali Paesi membri dell'OCSE oltre a quelli europei), di enti territoriali e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. Su questi titoli continuerà a gravare la ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.
Sempre a decorrere dal primo gennaio 2012, le plusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti finanziari saranno tassate con aliquota del 20% (regime della dichiarazione o amministrato). Eventuali minusvalenze riportabili da precedenti periodi di imposta saranno rilevanti nella misura del 62,5%. Inoltre, a decorrere dal primo gennaio 2012 sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, con l'esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sarà applicata l'imposta di bollo nella misura proporzionale dello 0,1% (e dello 0,15% dal 2013) con un importo minimo pari a 34,20 euro.
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