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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Poiché i suddetti buoni fruttiferi ordinari eccedono complessivamente la soglia minima di esenzione pari a 5mila euro, in base ad un'interpretazione letterale della norma, dovrebbero scontare l'imposta di bollo annua prevista nella misura dello 0,10% per il 2012, che sarà aumentata allo 0,15% per le annualità successive. L'imposta è commisurata al valore complessivo di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, al relativo valore nominale o di rimborso.
Le nuove disposizioni prevedono l'obbligo di pagamento dell'imposta anche in relazione alle attività, quali i buoni in esame, non depositate presso un intermediario. Nulla è previsto circa i meccanismi di assolvimento dell'imposta in mancanza del suddetto deposito. Le relative previsioni sono demandate ad un decreto ministeriale non ancora emanato. Si auspica al riguardo l'introduzione di semplificazioni, quali la previsione di un obbligo di versamento a carico dell'emittente Poste Italiane o la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell'ausilio di intermediari. In mancanza, spetterà al contribuente provvedere al versamento diretto, in base alle modalità che saranno specificate.
Infine, per attività con valore pari a 11.622 euro, l'imposta sarà dovuta nella misura minima pari a 34,20 euro.
Mia madre ottantenne ha dei buoni postali fruttiferi originariamente di piccolo taglio in lire e prossimi a scadenza ventennale e cointestati con noi figli; ora il valore di rimborso di questi quattro buoni è notevolmente maggiore di quello di emissione: in totale sarà sui 15 mila euro: verrà applicata l'imposta di 34,20 euro su ognuno di essi?
Il DL 138/2011, come modificato dalla legge di conversione, ha esteso l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo anche alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i buoni postali fruttiferi. L'imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,1% per il 2012 (0,15% a decorrere dal 2013) e deve essere calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari. L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, per il solo 2012, entro la misura massima di 1.200 euro. Considerando che il presupposto della tassazione è rappresentato dalla comunicazione, nel caso in cui un soggetto possieda più buoni postali, l'imposta dovrebbe essere calcolata sul loro valore complessivo; tuttavia, tale aspetto sarà probabilmente oggetto di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il contraente di più polizze vita a carattere finanziario presso la stessa compagnia ( è il caso di chi ha ad esempio più unit o index stipulate in banca) paga un'imposta di bollo unica o per ogni singola polizza? Ad esempio, 10 polizze da 5mila euro cadauna nel 2012 pagano complessivamente 50 euro o 342 euro?
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