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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 201/201, come modificato dalla legge di conversione, anche sulle comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi, è dovuta l'imposta di bollo; tale imposta è dovuta nella misura dello 0,1% per il 2012 (0,15% a decorrere dal 2013) e deve essere calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei buoni. L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, per il solo 2012, entro la misura massima di 1.200 euro.

E' tuttavia prevista una soglia minima di esenzione di 5mila euro, al di sotto della quale l'imposta di bollo non è dovuta.
5Mi chiedo come funzionerà l'applicazione del bollo relativamente alle società multiprodotto. Ad esempio: se il dossier titoli riporta prodotti di varie Sgr (società di gestione del risparmio, Ndr), la tassazione è eseguita in capo all'intermediario collocatore che dunque somma le singole posizioni oppure ogni Sgr applica i bolli per quanto di sua competenza?
Il punto è affrontato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 2011 che chiarisce a quale nozione di "intermediario finanziario" si debba fare riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli.

In considerazione della formulazione della norma (articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al T.U. Imposta di Bollo), si deve ritenere che siano tenuti all'applicazione dell'imposta tutti gli intermediari presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, per i quali l'intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione periodica al fine di fornire una informazione chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto. Sulla base di tale interpretazione, dovrebbero essere tenute all'applicazione dell'imposta, pertanto, anche le società di gestione del risparmio per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti.

Volevo sapere se la tassa sui buoni postali riguarda quelli che saranno emessi dal 2012 oppure riguarda anche quelli emessi negli anni precedenti (2011, 2010, 2009, ecc) in scadenza dal 2012 in poi.
In mancanza di diverse interpretazioni della norma, l'imposta di bollo è dovuta con riferimento alle comunicazioni inviate a decorrere dal primo gennaio 2012, senza alcuna distinzione circa la data di emissione dei buoni stessi; la suddetta imposta dovrebbe, pertanto, trovare applicazione anche per buoni postali emessi in anni precedenti la data di entrata in vigore della norma.

Sono in possesso di buoni fruttiferi postali ordinari A4 acquistati nell'anno 2002 per un ammontare originario di 8mila euro, buoni che verranno liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del ventesimo anno successivo alla data di sottoscrizione (il valore attuale maturato è di 11.622 euro). Vorrei sapere se sono soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, in quale misura e con quali modalità di versamento, visto che nel mio caso non vi sono intermediari depositari.

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