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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Un buono fruttifero per diciottenni, che, come noto, può essere riscosso dal minore solo al compimento del diciottesimo anno oppure solo con decreto da parte del giudice tutelare ed in casi eccezionali, pagherà l'imposta di bollo sul dossier titoli?
Per cifre modeste, ad esempio 500 euro a scadenza, se venisse applicata l'imposta di bollo, il minore potrebbe riscuotere una cifra inferiore al versato e, per cifre di 300 euro, andare addirittura in negativo.
Anche le comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi sono soggette all'imposta proporzionale di bollo nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e del 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. L'imposta è in ogni caso dovuta per un importo minimo pari a 34,20 euro e, limitatamente al 2012, per un importo massimo pari a 1.200 euro. Una specifica esenzione è prevista con riferimento ai buoni postali fruttiferi aventi un valore di rimborso complessivamente non superiore a 5mila euro; per il caso prospettato, pertanto, non dovrebbe essere dovuta l'imposta di bollo, fino a quando il valore di rimborso dei buoni rientri nella soglia di esenzione stabilita dal legislatore.
Sono titolare di un conto corrente in Germania aperto nel 1986 durante la mia permanenza lavorativa in quel Paese. A tale conto sono collegati conti di deposito per investimenti periodici a tasso fisso. Nel 2002 ho aderito alla scudo fiscale e ho mantenuto in Germania i risparmi accumulati sul conto. Da tale data ho provveduto, per ciascun anno fiscale, a dichiarare con i modelli RW ed RM di Unico le attività finanziarie detenute all'estero ed al pagamento delle imposte dovute sulla base degli interessi comunicati dalla banca tedesca. Quale imposta straordinaria dovrò versare, per quali anni, per ottemperare alla recente normativa Monti?
A decorrere dal 2011, l'art. 19, commi 18 – 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. Tra tali attività finanziarie dovrebbero rientrarvi anche i conti correnti e i conti deposito detenuti all'estero. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso e nella misura dello 0,1%, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Nel caso illustrato, trattandosi di attività regolarizzate e non segretate, riteniamo che non debbano essere assoggettate né all'imposta di bollo speciale prevista dall'art. 19, commi 6 -11 del Decreto né all'imposta straordinaria prevista dall'art. 19, comma 12 del Decreto. Infatti, sebbene il tenore letterale di tali disposizioni faccia generico riferimento alle attività oggetto di "emersione", le modalità applicative e il richiamo alle attività segretate porterebbe ad escludere l'applicazione delle suddette imposte alle attività finanziarie possedute dal lettore. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe essere disattesa dai futuri chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria che potrebbero estendere l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria anche alle attività regolarizzate.
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