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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Possiedo alcuni buoni postali fruttiferi di tipo cartaceo per i quali mai è stata effettuata alcuna comunicazione da parte di Poste italiane. La nuova normativa sull'imposta di bollo si applica anche in questo caso? Cosa invece accade per i buoni postali fruttiferi di tipo dematerializzato per i quali Poste italiane invia un riepilogo annuale?
La nuova disciplina dell'imposta di bollo introdotta dal Governo Monti ha esteso l'ambito di applicazione dell'imposta alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche se non soggetti ad obbligo di deposito. La comunicazione si considera inviata ai fini fiscali almeno una volta nel corso dell'anno, nonché alla chiusura del rapporto, pur in assenza di effettive comunicazioni.
L'imposta sarà dovuta in misura dell'1 per mille per il 2012 (e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013) del valore complessivo di mercato dei prodotti e degli strumenti finanziari detenuti o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso, con un importo minimo annuo pari a 34,20 euro e, solo per il 2012, per un importo massimo annuo pari a 1.200 euro.
Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso complessivo non superiore a 5mila euro. Nel caso in esame, pertanto, se il valore di rimborso dei buoni risulta inferiore a 500 euro l'imposta non viene applicata.

Come si applicano le ritenute fiscali sui proventi delle obbligazioni senza cedola, emesse da società non quotate? Si tratta di obbligazioni di durata superiore a 18 mes,i con tasso effettivo superiore al TUR (emesse al 3% nel secondo semestre 2010). Il rimborso scadeva il 31/12/2011. In particolare, si chiede se occorre applicare la ritenuta al 27% vigente al momento della maturazione (come sembra prevedere il D.L 138/2011) e soprattutto, se è corretto che per tali obbligazioni la tassazione con ritenuta deve rinviarsi al momento del rimborso,o si ritiene comunque applicabile l'art.3 co.1 lett. d) e l'art. 8 co.1 3 ter) del D.P.R 602/73 (tassazione del provento maturato nel periodo d'imposta)
Ai sensi dell'art. 2, comma 9, D.L. 138/2011, la nuova aliquota del 20% si applica a interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012; la data di esigibilità degli interessi è quella in cui giungono a scadenza. Nel caso in oggetto poiché il rimborso scadeva il 31/12/2011, occorre far riferimento alla aliquota vigente a tale data e cioè a quella pari al 27%.
Inoltre, il c.d. "Decreto Milleproroghe" (art. 29, D.L. 29 dicembre 2011 n. 216) rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha precisato che l'applicazione della nuova ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (art. 26, primo comma, DPR n. 600/1973) decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento ad interessi e proventi maturati a partire da tale data.

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