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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 – ter, Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, ciascuna comunicazione inviata alla clientela e relativa ai buoni postali fruttiferi, sconta l'imposta bollo nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012 e dell'1,5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.
La base di calcolo dell'imposta è costituita dal complessivo valore di mercato, o in mancanza dal valore nomale o di rimborso dei buoni postali. Nel caso prospettato, dovrebbe comunque operare l'esenzione dall'imposta di bollo quando il valore di rimborso complessivo non sia superiore a 5mila euro.

Gradirei sapere, se nella manovra Monti, rientrano anche le obbligazioni Enel e come avviene il prelievo sul capitale investito.
L'articolo 19 del DL n. 201/2011 prevede che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, siano assoggettate ad imposta di bollo proporzionale. Pertanto, anche le obbligazioni Enel saranno assoggettate alla suddetta imposta, applicabile per il periodo d'imposta 2012, con aliquota dello 0,1% annuo calcolata sul valore complessivo di mercato dei titoli. A decorrere dal 2013, l'aliquota applicabile sarà pari allo 0,15% annuo. L'imposta sarà dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente al 2012, nella misura massima di 1.200 euro. L'imposta di bollo sarà applicata dall'intermediario depositario per le comunicazioni relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari inviate ai propri clienti. La comunicazione si considera comunque in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno mentre sarà rapportata alla periodicità delle comunicazioni qualora le stesse siano inviate più volte l'anno.

Relativamente all'imposta di bollo sui portafogli titoli, mi sembra di capire che il presupposto per la sua applicazione sia la presenza di una "comunicazione" da parte della banca al cliente appunto sulla consistenza del suo portafoglio titoli.
Orbene se il cliente chiede ed ottiene dalla banca di non ricever nessuna comunicazione formale ( cioè la lettera che la banca normalmente invia con l'estratto conto del portafoglio titoli), l'imposta in questione è dovuta ugualmente? Per esempio il cliente potrebbe recarsi fisicamente presso la banca per avere informazioni o crearsi un proprio archivio.
Se il cliente consulta via internet (home banking) il proprio portafoglio, ciò è considerato "comunicazione" della banca e quindi scatta l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo?

L'imposta è dovuta pur in assenza di comunicazione cartacea; per espressa previsione normativa, infatti, la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta all'anno anche qualora non sussista un obbligo di invio o di redazione, ovvero il suddetto invio non sia stato effettuato.

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