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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Sono 101, fra emendamenti e sub-emendamenti, le modifiche introdotte nel decreto salva-Italia nel corso dell'esame dinanzi alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Il via libera del Senato è arrivato il 22 dicembre. Arrivano uno sconto sull'Imu per le famiglie di 50 euro per ogni figlio e l'estensione delle rivalutazioni alle pensioni fino a 1.400 euro. Previsto anche un contributo di solidarietà per i trattamenti previdenziali che superano i 200mila euro. Ecco nel dettaglio le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare.

Ace, computo capitale proprio (articolo 1, comma 5). Si modifica il comma 5 relativo alle modalità di computo del capitale proprio, riferendo il "patrimonio netto" al capitale proprio esistente alla chiusura in corso al 31 dicembre 2010, in luogo dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione stessa.

Alberghi e strutture ricettizie, riduzione degli adempimenti amministrativi (articolo 40, comma 1). La modifica al comma 1 novella l'articolo 109, comma 3, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931): l'unico adempimento da parte dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettizie è quello di comunicazione, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate unicamente mediante mezzi informatici o telematici, o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'emendamento, che prevede la sostituzione del comma 3, fa, dunque, venir meno anche l'adempimento relativo alla compilazione da parte dei clienti della scheda di dichiarazione delle generalità.

Antitrust, parere su atti che violano la concorrenza (articolo 35, comma 2). La modifica del comma 2 prevede che l'Antitrust emetta il parere su atti che violano le norme sulla concorrenza entro 60 giorni.
Appalti pubblici (articolo 44-bis). Con l'approvazione dell'emendamento Pugliese nel testo viene introdotto l'articolo 44-bis recante "Elenco-Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute".

Authority, riduzione dei costi di funzionamento (articolo 23). Modificato il comma 1, specificando, con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che in conseguenza della riduzione del numero dei membri del Consiglio, anche il numero dei componenti delle due commissioni (Commissione per le infrastrutture e le reti e Commissione per i servizi e i prodotti) è ridotto da quattro a due, escluso il presidente. La modifica al comma 2, introduce la disposizione in base alla quale, nel caso in cui il numero dei componenti delle Autorità, incluso il presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, il voto del presidente vale doppio. In tal modo, si estende alle Autorità il principio della prevalenza del voto del presidente, attualmente previsto solo per l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che è collegio in numero pari. Diversamente, le autorità a cui si applica la nuova disposizione sono tutti collegi in numero dispari. I nuovi commi 2-bis e 2-ter, apportano alcune modifiche alla disciplina relativa alla Consob, conseguenti alla sua nuova composizione. In particolare, sono abrogate le disposizioni vigenti che – stante il collegio di cinque membri (ora ridotto a tre) – prevedono una maggioranza qualificata pari a quattro voti per l'adozione di determinate delibere. Il comma 8, lettera a) interviene sull'articolo 2 della legge 936/1986 riducendo ulteriormente il numero dei componenti del Cnel da 68 (oltre al presidente e al segretario generale) a 64, oltre al presidente, eliminando il riferimento al segretario generale. La riduzione dei membri interessa i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, che ora sono ridotti da 10 a 6 membri complessivi (dei quali 3 nominati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato). Si prevede che l'Assemblea del Cnel elegga due vice presidenti in un'unica votazione. Il comma 7 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, adotteranno immediate iniziative per il conseguimento del livellamento remunerativo. Si ricorda che nel testo originario del decreto-legge si prevedeva l'intervento sostitutivo del solo Governo, attraverso l'adozione di un "apposito provvedimento d'urgenza". Modificato il comma 14:viene precisata la natura delle funzioni assegnate alle province che sono quelle di indirizzo (nel testo originario di indirizzo politico) e di coordinamento delle attività dei comuni. Modificati i commi 16 e 18 stabilendo un termine più ampio per l'attuazione della riforma: il termine il termine per l'adozione della nuova legge elettorale provinciale e quello per l'adozione delle leggi, statale e regionali, per il trasferimento delle funzioni dalle province ai comuni, sono stati spostati dal 30 aprile al 31 dicembre 2012. Modificato il comma 17 specificando che la nuova legge elettorale disciplinerà non solamente l'elezione del consiglio provinciale, ma anche quella del presidente della provincia. Modifica al comma 20, relativamente alla determinazione del termine di decadenza degli organi in carica delle Province, introducendo una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l'adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente. Per i primi, per i quali si dovrebbe procedere all'indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica l'articolo 141 del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario fino al 31 dicembre 2012, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni. Nel comma 20-bis sono fatte salve le competenze statutarie in materia di province delle regioni a statuto speciale, fermo restando l'obbligo per quest'ultime di adeguare i propri ordinamenti alla riforma. Sono state escluse dall'ambito di applicazione della riforma le province autonome di Trento e Bolzano. La modifica al comma 22 introduce un'apposita previsione che individua la decorrenza della disposizione sulla gratuità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, specificando che la norma non ha decorrenza immediata, ma a partire dal rinnovo dei rispettivi enti. Prevista una deroga nei confronti degli organi di cui all'articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, ossia le circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti.

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