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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Pubblica amministrazione, software libero (articolo 29-bis). L'articolo aggiunto, "Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione", novellando l'articolo 68, comma 1, della legge 82/2005 – consente alla pubblica amministrazione l'utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.

Riscossione comuni (articolo 14-bis). L'articolo modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire tale servizio.

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni fiscali (articolo 4, commi 1 e 4). Si modifica, in primo luogo, il comma 1, lettera c), capoverso 16-bis, in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, estendendo la detrazione Irpef del 36 per cento a tutte le parti comuni degli edifici residenziali. E' stato inoltre chiarito che tra gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, rientrano anche quelli per i quali tale dichiarazione sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma. Si "ritocca" pure il comma 4 estendendo la detrazione fiscale del 55% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Si reca poi la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizioni introdotta nel comma 4, quantificati in 6,58 milioni nel 2014 e 2,75 milioni a decorrere dal 2015.

Scuole, adeguamento antisismico (articolo 30, comma 5-bis). Viene aggiunto nel capitolo delle esigenze indifferibili il comma 5-bis il quale,al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevede che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, adottando gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a tali finalità. Si tratta di 2.800 milioni di euro assegnati al Fondo per l'anno 2015 dalla legge di stabilità 2012 (articolo 33, comma 3, legge 183/2011), destinate a finalità varie, tra cui la messa in sicurezza di edifici scolastici. La norma prevede, inoltre, che il Governo riferisca alle Camere in merito all'attuazione.

Società partecipate dal ministero dell'Economia, compensi degli amministratori (articolo 23-bis). Il nuovo articolo reca "Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze". Stabilisce che le società non quotate, direttamente controllate dal ministero dell'Economia, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per società direttamente controllate il comma intende quelle come definite all'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. La classificazione per fasce avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti. Introdotta la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'emanazione del suddetto decreto.

Tassa sul lusso (articolo 16). Viene aggiunto il comma 14-bis con il quale si prevede l'applicazione dell'imposta erariale annuale sugli aeromobili privati anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta sul territorio italiano sia superiore alle 48 ore. Si introducono anche il comma 15-bis che disciplina l'applicazione delle sanzioni per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati e il comma 5-bis il quale esclude l'applicazione della tassa di stazionamento per le nuove unità da diporto con targa "prova" che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. Viene aggiunto anche il comma 15-ter con il quale si dispone una riduzione progressiva dell'addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, al 30% e al 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni, prevedendo inoltre che l'addizionale non è più dovuta decorsi 20 anni. Per le unità da diporto, la tassa è ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni. Si introduce, conseguentemente, la previsione di una clausola di copertura in base alla quale con decreto direttoriale della Amministrazione autonoma dei monopoli è rideterminata l'aliquota dell'accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un gettito pari all'onere derivante dal comma.

Trasporti, liberalizzazione (articolo 37, commi 1 e 2). Con la sostituzione del comma 1 si prevede che il Governo adotti, mediante regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture (la norma, nella formulazione originaria, non conteneva riferimenti alla regolazione né alle modalità di accesso alle infrastrutture). La modifica introdotta nel comma 2 prevede che le condizioni di accesso eque e non discriminatorie devono essere garantite dall'Autorità indipendente anche alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti.

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